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Coronavirus: emanato un nuovo DPCM che disciplina le misure da adottare dal 2 marzo all’ 8 marzo 2020

Coronavirus: emanato un nuovo DPCM che disciplina le misure da adottare dal 2 marzo all’ 8 marzo 2020

2 Marzo 2020

In data 1°marzo 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53, è stato pubblicato il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente le delle disposizioni riguardanti il Coronavirus da adottare dal 2 Marzo e fino all’8 Marzo prossimo (salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure), con contestuale cessazione dei precedenti decreti governativi e di ogni altra misura, anche di carattere contingibile e urgente, adottate dagli enti locali prima dello scorso 23 Febbraio (data di emanazione del primo DPCM del Governo).

Nel provvedimento, segnaliamo che il Governo ha, inopinatamente, prescritto per gli autisti che, pur non sostando nelle zone rosse, si limitino ad attraversarle, l’obbligo di segnalazione alle Autorità Sanitarie territoriali, con la possibilità per queste ultime di disporne la quarantena obbligatoria.

Si tratta di un  passo indietro rispetto al D.P.C.M. del 23 febbraio ed un’inaccettabile appesantimento per i lavoratori e per le imprese, tanto più che alle imprese non è stata data alcuna indicazione di come trattare l’assenza dal lavoro di tali lavoratori in quarantena, nè di chi ristorerà loro i costi di tale “riposo forzato”, senza da ultimo considerare che, per moplte imprese già affltte da carenza cronica di autisti, ogni sosta forzata di uno di essi, significherà, molto probabilmente, un camion fermo per due settimane.

Tornando al merito del decreto, le prescrizioni in esso contenute sono suddivise tra:

1. Comuni della zona rossa (art. 1 e allegato 1 del DPCM), ovvero:

  • per la Regione Lombardia– Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini;
  • per la Regione Veneto– Vò

      Per questi Comuni, l’art.1 del nuovo DPCM ripropone le stesse misure contenute nel provvedimento del 23 Febbraio scorso, tra cui segnaliamo:

  • divieto di allontanamento e accesso;
  • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
  • obbligo di accedere agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle ASL competenti per territorio;
  • sospensione dei servizi di trasporto merci e persone, terrestre, ferroviari, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai Prefetti territorialmente competenti;
  • sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento di animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante ed animali;
  • sospensione dal lavoro per i lavoratori residenti o domiciliati negli 11 comuni della zona rossa, anche se l’attività lavorativa si svolga fuori da uno di tali comuni.

2. Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e nelle Province di Pesaro e Urbino e di Savona (art.2 e allegati 2 e 3 del DPCM)

L’art. 2 del DPCM contiene misure specifiche di contenimento del Coronavirus, per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e per le Province di Pesaro e Urbino e di Savona, tra le quali segnaliamo:

  • sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, salvo che si svolgano a porte chiuse;
  • sospensione, fino al prossimo 8 Marzo, di tutti gli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche;
  • sospensione, fino al prossimo 8 Marzo, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, di corsi professionali, master, ecc.;
  • svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che venga garantito il rispetto della distanza di almeno un metro tra i visitatori;
  • apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da garantire il rispetto della distanza minima di 1 metro tra visitatori. Il medesimo criterio è stato adottato anche per le aperture di musei e luoghi di culto;
  • limitatamente alla province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona(All 3) nelle giornate di sabato e domenica, si applica la misura della chiusura delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
  • Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza, è prevista la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, ecc…

3. Misure di informazione prevenzione su tutto il territorio nazionale (art. 3)

Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano, il DPCM in oggetto prevede le seguenti misure:

  • in tutti i locali aperti al pubblico sono messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  • chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o nei comuni della cd zona rossa, deve comunicare tale circostanza al proprio medico ai fini della prescrizione della permanenza domiciliare. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, datore di lavoro e medico di base, in cui si dichiara che “per motivi di sanità pubblica” la persona è stata posta in quarantena, specificando data di inizio e fine del periodo.

4. Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale (art. 4)

Su tutto il territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

  • come già previsto nel DPCM del 25 Febbraio, la lettera e) rinvia all’emanazione di uno specifico provvedimento dirigenziale (ad oggi non ancora adottato) affinché per i candidati che, a causa della sospensione degli esami di idoneità negli Uffici delle motorizzazioni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, non hanno potuto sostenere l’esame per la patente di guida e per le abilitazioni professionali (CQC) di cui all’art. 116 c.d.s, venga stabilita la proroga dei termini di cui agli artt. 121 e 122 c.d.s per gli esami di idoneità e le esercitazioni alla guida;
  • la modalità di lavoro agile (c.d. smart working) – che il  DPCM 25 febbraio 2020 circoscriveva  alle sole regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 – potrà essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza degli accordi individuali cui la normativa di riferimento rinvia per l’attivazione, e per la durata dello stato di emergenza(sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri –  31 gennaio 2020). L’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – finalizzata all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL.

5. Decalogo misure igieniche (Allegato 4)

L’allegato 4, infine, individua le seguenti misure igieniche:

  • Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
  • Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Da ultimo, segnaliamo che è in procinto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un secondo decreto legge che detterà delle misure urgenti a supporto delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria in corso.

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