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Convertito in Legge il Decreto fiscale: le principali novità

Convertito in Legge il Decreto fiscale: le principali novità

7 Gennaio 2019

Per quanto riguarda il settore dell’autotrasporto, con la Legge in oggetto, è stato confermato l’incremento di 26,4 milioni di euro relativo alla dotazione finanziaria spettante per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate per le trasferte delle imprese “minori”.

Bisogna tuttavia evidenziare che, ad oggi, ancora non si conoscono gli importi delle deduzioni forfettarie spettanti, né tanto meno gli adempimenti necessari per beneficiarne in virtù della mancata pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una circolare esplicativa in materia.

Entrando più nel dettaglio, tra le novità introdotte dalla Legge, ricordiamo:

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art.1)

Tale misura interessa i processi verbali consegnati entro il 24 ottobre 2018 per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap e Iva. La novità più importante riguarda la possibilità di pagamento rateizzato attraverso 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro il 31 Maggio 2019. Le rate successive alla prima si potranno versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, con interesse legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (art.3)

La novità sulla misura (che interessa i debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017), riguarda, sostanzialmente, la scelta tra il pagamento del dovuto in un’unica soluzione (ovvero entro il 31 luglio 2019) o il pagamento rateale. Qualora si opti per quest’ultima possibilità le rate da pagare saranno 18 di cui 2 – con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019 – di un importo pari al 10% e le altre con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2020. Bisogna aggiungere, inoltre, che la definizione rimane efficace anche in presenza di ritardi nei pagamenti della rata non superiore ai 5 giorni. La definizione agevolata non impedisce il rilascio del DURC ai sensi dell’art.54 del decreto legge 50/2017.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (art.6)

In caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia stessa.

Per di più:

  • In caso di soccombenza delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisprudenziale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
    • Del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
    • Del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso oppure di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata.
  • Le controversie tributarie pendenti dinanzi la Corte di Cassazione, alla data del 18 dicembre (entrata in vigore della legge di conversione), per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Irregolarità formali (art.9)

La novità principale riguarda la cancellazione della dichiarazione integrativa speciale che avrebbe permesso di correggere errori od omissioni delle dichiarazioni fiscali presentate tra il 2013 ed il 2017. Al suo posto viene introdotta una sanatoria delle irregolarità formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018: la regolarizzazione potrà avvenire con il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Semplificazioni legate all’avvio della fatturazione elettronica e in tema di detrazione dell’IVA a credito (artt. 10 -15)

Sono state confermate le semplificazioni legate all’avvio della fatturazione elettronica e in tema di detrazione dell’Iva a credito. Per quanto concerne l’art.15 (riguardante le disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica), prevede che a partire dalle operazioni IVA 2020, le Entrate metteranno a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, in una specifica area del proprio sito Internet: i registri Iva, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale. I titolari che, anche attraverso gli intermediari abilitati, convalideranno le informazioni proposte dall’Agenzia, saranno esentati dalla tenuta dei registri IVA.

 

Disposizioni in materia di Autorità di Sistema Portuale (art.22 bis)

È costituita l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto che include i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, che pertanto non sono più compresi nell’ambito di operatività dell’AdSP dei Mari Tirreno e Ionio.

 

Misure in Materia di trasporto merci (art.23)

Con riferimento a quanto comunicato all’inizio della news, oltre ai 26,4 milioni destinati ad aumentare l’importo delle deduzioni forfettarie per le trasferte, la disposizione prevede anche un incremento di 5 milioni, per il 2018, dei fondi da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivare il trasporto merci.

 

Disposizioni urgenti in materia di circolazione (art. 23 bis)

Nella conversione del decreto in legge è stata inserita una norma che modifica l’art.193 c.d.s. in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Più nello specifico, la modifica ha comportato:

  • L’inserimento del nuovo comma 2 bis, ai sensi del quale il soggetto che, nel biennio, sia stato sorpreso a circolare per almeno due volte con veicoli privi di copertura Rca, va incontro:
    • Al raddoppio della sanzione pecuniaria stabilita al comma 2 (che passa da 1.698 euro a 6.792 euro);
    • Alla sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi;
    • Alla decurtazione di cinque punti della patente.
  • In caso di recidiva, e in deroga al successivo comma 4 della disposizione, il pagamento della sanzione in misura ridotta e del premio assicurativo, per almeno 6 mesi, non comporta l’immediata restituzione del veicolo all’interessato, visto che lo stesso è comunque sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni a partire dal pagamento della sanzione. Se il conducente è anche il proprietario del mezzo, la restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro e il successivo fermo, se ricorrenti.
  • La modifica del comma 3 per cui, quando la copertura assicurativa venga riattivata entro 15 giorni dalla scadenza oppure l’interessato provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, la sanzione pecuniaria non viene più ridotta di ¾ ma soltanto della metà; inoltre, anche in questo caso, vengono decurtati 5 punti dalla patente.
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