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Convertito il D.L. 33, confermate le modalità per una riapertura in sicurezza

Convertito il D.L. 33, confermate le modalità per una riapertura in sicurezza

21 Luglio 2020

Il 16 luglio u.s è entrata in vigore la legge 14 luglio 2020, n.74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020, Serie generale n. 177, con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, il c.d. “Decreto Riaperture”.

Ricordiamo come proprio in attuazione di tale provvedimento era stato adottato dal Governo il DPCM dell’11 giugno 2020, le cui disposizioni sono state recentemente prorogate sino al 31 luglio con il DPCM 14 luglio 2020.

In sede di conversione sono state sostanzialmente confermate le misure di contenimento dell’epidemia previste dall’articolo 1 del decreto originario riguardanti:

  • la libertà di circolazione: gli spostamenti all’interno del territorio regionale o tra regioni diverse, e gli spostamenti da e per l’estero;
  • la quarantena;
  • la libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici;
  • le funzioni religiose;
  • le attività didattiche e formative;
  • la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali.

Attività economiche, produttive e sociali (art. 1, commi 14-16)

L’articolo 1, comma 14 – confermato in sede di conversione – dispone, nello specifico, che le attività economiche,  produttive e sociali si debbano svolgere nel rispetto di quanto previsto dai protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel rispetto  dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

In caso di mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, e quindi in caso di insufficiente livello di protezione, l’attività sarà sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1, comma 15).

Si segnala al riguardo che, in attuazione di tale disposizione, la Conferenza delle regioni ha adottato le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative“, allegate al DPCM 11 giugno 2020 e recentemente modificate dal DPCM 14 luglio 2020.

Le Regioni monitorano giornalmente l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, sulla base di tale andamento, nelle more dell’adozione del DPCM possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale.

Protocolli per l’acquisto di mascherine (art. 1-bis)

In sede di conversione in legge, è stata introdotta una nuova disposizione che integra le competenze del Commissario Straordinario per l’emergenza previste dall’art. 122 del D.L. 17 marzo, n. 18 (cd “Cura Italia“), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

In particolare, al fine di permettere alla popolazione di poter usufruire delle mascherine facciali di tipo chirurgico, il  Commissario Straordinario potrà stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici, al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio ed i rapporti economici necessari ad assicurare l’effettiva fornitura e distribuzione delle mascherine, ivi incluse le misure idonee a ristorare le imprese distributrici dell’eventuale differenza tra il prezzo di acquisto effettuato e quello di vendita calmierato consentito. In ogni caso il Commissario ha facoltà di cessione diretta, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.

Sanzioni (art. 2)

Confermato in sede di conversione anche l’impianto sanzionatorio previsto nel decreto originario. Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), la mancata osservanza delle misure di contenimento previste nel provvedimento o nei decreti e ordinanze emanati in sua attuazione, è punita con la sanzione amministrativa – prevista dall‘art. 4, comma 1, del DL 19/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n.35/2020 – da 400 a 1.000 euro.

Se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (di cui all’articolo 452 del codice penale) o comunque un più grave reato, l’inosservanza della quarantena è punita con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 500 a 5000 euro.

In sede di conversione, è stato precisato infine che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – accertate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge – siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato, e agli enti territoriali (regioni, province, comuni), qualora l’accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali e agenti.

Disposizioni finali (art. 3)

La legge di conversione conferma il periodo di efficacia delle misure previsto nel decreto-legge (dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini espressamente previsti dall’articolato).

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