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Controllo a distanza dei lavoratori: nuove precisazioni dell’I.N.L. sulle modalità di autorizzazione degli impianti di videosorveglianza

Controllo a distanza dei lavoratori: nuove precisazioni dell’I.N.L. sulle modalità di autorizzazione degli impianti di videosorveglianza

6 Giugno 2017

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita richiesta o alle singole sedi territoriali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ai sensi del citato art. 4 dello Statuto dei diritti dei lavoratori modificato dall’art. 23 del d.lgs. 151/2015, tale autorizzazione va richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio in mancanza di accordo con le R.S.U o le R.S.A.

In difetto dell’autorizzazione, il datore di lavoro che si avvalga di tali impianti  è soggetto all’ammenda da € 154 a € 1.549 o all’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave (art. 38 della legge n. 300/1970).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha sin dall’approvazione delle modifiche alla normativa introdotte dal D.lgs. 151/2015, pubblicato sul proprio sito internet i modelli delle istanze di autorizzazione con la documentazione da allegare.

Successivamente, lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato la modulistica, per richiedere l’autorizzazione all’installazione degli impianti di videosorveglianza e di localizzazione satellitare nei luoghi di lavoro.

I nuovi modelli sono quelli di seguito indicati, e possono essere prelevati direttamente dal sito internet dell’Ispettorato nazionale del lavoro (http://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Nuovi-modelli-videosorveglianza.aspx):

 

  • Istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi;
  • Istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di localizzazione satellitare;
  • Istanza di autorizzazione all’installazione di altri strumenti di controllo;
  • Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo.

L’istanza è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In assenza degli elementi minimi indicati nell’istanza, la medesima risulterà incompleta e laddove tali mancanze non venissero sanate, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata.

Infine l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la nota n.4619 del 24 Maggio con la quale ha effettuato alcune precisazioni sulle formalità da espletare. 

L’INL ha riepilogato i punti essenziali della sua nota:

  • la procedura autorizzativa dell’Ispettorato territoriale del Lavoro è successiva al mancato accordo in sede aziendale con gli organismi sindacali interni;
  • l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, può essere sostituita da un successivo accordo sindacale;
  • le organizzazioni sindacali deputate al raggiungimento dell’accordo sono la RSU o la RSA e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • le intese raggiunte ex art. 8, comma 2, della Legge 148/2011 in materia di video sorveglianza, debbono trovare il proprio fondamento negli obiettivi indicati al comma 1. Gli accordi derogatori rispetto all’art. 4, debbono garantire il rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di lavoro;
  • l’accordo viene ritenuto valido se raggiunto con la sola maggioranza della RSA (nota del Ministero del Lavoro n. 2975 del 5 dicembre 2015).

 

Rammentiamo inoltre che, nel provvedimento c.d. “geolocalizzazione” l’Autorità Garante sul trattamento dei dati personali ha precisato che è prevista la possibilità di utilizzare le informazioni e i dati raccolti tramite i sistemi di geolocalizzazione per “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” purché però:

  • si forniscano ai lavoratori tutte le necessarie informazioni sulle modalità d’uso degli strumenti e sulle modalità di effettuazione dei controlli;
  • si operi nel rispetto della disciplina in materia di privacy.
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