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Contributi e indennità COVID: non imponibili per l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’ Interpello n. 618 del 20 settembre 2021 – che alleghiamo – ha reso noti una serie di chiarimenti in merito alla detassazione dei contributi e delle indennità COVID-19.
L’interpello chiedeva lumi sul corretto trattamento fiscale degli “aiuti”, a livello statale e regionale, erogati durante e/o a causa dell’emergenza pandemica.
L’Agenzia, nella propria risposta, ha ricordato il principio di carattere generale, per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini bile IRPEF/IRES ed IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità.
L’Agenzia chiarisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES/IRAP i contributi e le indennità, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, di qualsiasi natura e da chiunque erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La non imponibilità è, inoltre, indipendente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Per quanto concerne invece, la compilazione dei modelli dichiarativi, l’Agenzia richiama la “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei REDDITI nella quale sono espressamente ricompresi:
- Codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” Art. 25, D.L. n. 34/2020;
- Codice 58 – Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22, D.L. n. 124/2019;
- Codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020.
Tuttavia, l’Agenzia non entra nel merito dell’obbligo o meno, per i percipienti, di compilazione del quadro RS, in quanto l’istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che, ricorda l’Agenzia, non rientrano nella propria specifica area di competenza, ma nell’operato di altre amministrazioni.