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Contratti di solidrietà con CIGS – L’INPS rende operativi gli sgravi contributivi stabiliti dal D.L. 34/2014

5 Dicembre 2014

Il D.L. 34/2014 convertito con  la Legge n. 78/2014, ha previsto l’armonizzazione al 35% degli sgravi contributivi sui contratti di solidarietà difensivi, accompagnati da Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), contratti, quindi, che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro di tutti gli addetti, al fine di  scongiurare licenziamenti tra i lavoratori.

Possono accedere alla misura le imprese che, dalla data del 21 Marzo 2014, abbiano stipulato o a quella data avessero già in corso dei contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, sorretti da strumenti per migliorare la produttività o da un piano di investimenti per superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

La misura dello sgravio, come detto, risulta pari al 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, sulle retribuzioni erogate a quei lavoratori che abbiano avuto una diminuzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.

L’incentivo spetta per periodi successivi al 21 Marzo  e  per l’intera durata del contratto di solidarietà (con il limite massimo di 24 mesi). Tuttavia, in questa prima fase, il periodo coperto dall’agevolazione va dal 21 Marzo al 31 Dicembre di quest’anno ovvero alla scadenza del contratto di solidarietà qualora essa intervenga prima della fine dell’anno.

L’Inps, con circolare n.153 del 02/12/2014, ha ora dettato le istruzioni per richiedere l’incentivo, per il quale sono stati stanziati per il 2014 15 milioni di Euro.

Le imprese interessate devono chiedere all’Inps l’autorizzazione allo sgravio, che verrà concessa dalla sede competente attribuendo alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, per fruirlo sull’UniEmens.

Per la quota del mese di Dicembre 2014, i datori di lavoro devono esporre il codice causale “L929”; mentre per il periodo Marzo – Novembre 2014, si dovrà invece utilizzare il codice causale “L930”.

Le operazioni di conguaglio andranno effettuate entro il 16 Marzo 2015 (3 mesi dalla pubblicazione della nota Inps in commento)

Infine, l’Inps ha precisato che gli importi contenuti nei decreti di ammissione e comunicati ai soggetti ammessi, costituiscono la misura massima dell’agevolazione; il recupero, invece, è limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante al datore, secondo le indicazioni contenute nella nota in commento.

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