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Contratti di solidarietà e riduzioni contributive: le istruzioni per la presentazione delle domande
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 23 del 26 settembre 2014, ha fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà (stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 726/1984), così come previsto dal Decreto Interministeriale n. 83312/2014
Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che abbaino stipulato, a far data dal 21 marzo 2014, o alla medesima data avessero in corso contratti di solidarietà difensiva e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo
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L’impresa presenta la domanda di riduzione contributiva, nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa alla istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata con la procedura denominata CIGSonline, unitamente al contrato di solidarietà ed alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti e gli incentivi all’occupazione, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella summenzionata pagina internet. La domanda dovrà essere contestualmente inoltrata all’Inps.
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro il 26 ottobre 2014.
Le istanze saranno istruite secondo ordine cronologico risultante dall’invio effettuato con posta certificata (PEC)

