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Contrattazione di secondo livello: fissati gli sgravi contributivi per le imprese che li abbiano sottoscritti nel 2013

2 Giugno 2014

Il Decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 riguardante la determinazione, per l’anno 2014,  dello sgravio contributivo previsto all’art. 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.

Si tratta della misura massima percentuale oggetto di sgravio contributivo, della retribuzione di secondo livello, prevista dai contratti collettivi aziendali e da quelli territoriali, che opera sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori in misura pari, rispettivamente, al 25% ed al 100% delle rispettive aliquote di contribuzione.

Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi stanziati per incentivare la contrattazione di secondo livello, sono ripartite nella misura del 62,5% per incentivare la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale.

Dal 1° gennaio 2014, ai datori di lavoro è riconosciuto, nel limite delle risorse stanziate, uno sgravio contributivo del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita sulle somme corrisposte nel 2013 in esecuzione di accordi aziendali e territoriali.

Ai fini della fruizione dello sgravio, i contratti di secondo livello devono:

  1. prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
  2. essere stati sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
  3. qualora il deposito non sia già avvenuto, lo stesso dovrà essere effettuato entro il prossimo 29 giugno 2014;

Nel caso di contratti territoriali, qualora dalla specificità delle attività oggetto dell’accordo, non risulti possibile la rilevazione di indicatori di produttività a livello aziendale, possono essere ammessi gli accordi che prevedano criteri di erogazione legati agli andamenti medi delle imprese del settore sul territorio.

La concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle normativa in materia di regolarità contributiva.

Ai fini dell’ammissione allo sgravio, i datori di lavoro dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, secondo le indicazioni che fornirà l’istituto medesimo.

La domanda deve contenere:

  1. i dati identificativi dell’azienda,
  2. la data di sottoscrizione dell’accordo e dell’avvenuto deposito,
  3. l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici,
  4. ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.

L’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

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