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Conguaglio di fine anno 2017 dei contributi previdenziali e assistenziali: l’Inps con una circolare fornisce tutte le istruzioni del caso
Più nello specifico l’Inps, nella nota, si è soffermata sulle modalità di rendicontazione delle fattispecie seguenti:
- Gli elementi variabili della retribuzione, ai sensi del DM 7.10.1993;
- Il massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art.2, comma 18, della Legge n.335/1995;
- Contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art.3-ter della legge n.438/1992;
- Conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.);
- Auto aziendali ad uso promiscuo;
- Prestiti ai dipendenti;
- Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- Rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- Gestione delle operazioni societarie.
Tutti i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio non solo tramite la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2017” (con scadenza di pagamento di pagamento il 16 gennaio 2018), ma anche con quella di competenza di “gennaio 2018” (con scadenza di pagamento il 16 febbraio 2018), facendo riferimento alle modalità previste per ogni particolare caso.
Senza lasciare spazio ad interpretazione è apparsa, inoltre, la risposta che Inps ha dato in merito agli elementi variabili della retribuzione, dichiarando che, per quanto concerne i compensi da lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione, essi si considerano secondo il principio della competenza (quindi dicembre 2017). Diverso è il caso per l’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc…), per il quale si considerano le retribuzioni del mese di gennaio 2018, salvo il caso di imponibile negativo per la quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.
Infine, anche per quanto riguarda la Certificazione Unica (CU) 2018 e la dichiarazione 770/2018, i datori di lavoro dovranno tenere conto delle variabili retributive nel computo dell’imponibile del 2017 mentre per la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione, Inps stesso ha ribadito che deve avvenire entro il mese successivo rispetto a quello cui gli stessi si riferiscono.