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Come ottenere la tutela previdenziale e le indennità previste dal D.L. 18/20 nei casi di quarantena o malattia da COVID-19

Come ottenere la tutela previdenziale e le indennità previste dal D.L. 18/20 nei casi di quarantena o malattia da COVID-19

26 Giugno 2020

L’INPS con il messaggio 2584 del 24/06/2020 ha fornito istruzioni operative – in attesa di una apposita circolare sul tema – per la gestione dei certificati medici prodotti dai lavoratori ai fini del riconoscimento del diritto alla tutela previdenziale della malattia e, conseguentemente, , delle indennità di cui all’articolo 26 del decreto legge cd “Cura Italia” n.18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20

L’art. 26 prevede che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Più specificamente:

comma 1: equiparazione della quarantena a malattia

Con riferimento al 1 comma, il quale equipara il periodo di quarantena alla malattia, l’INPS chiarisce che, rientra in tale fattispecie:

la quarantena attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

la quarantena precauzionale.

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene in questi casi riconosciuta l’indennità economica a seconda del settore aziendale e della qualifica del lavoratore. A ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro.

Ai fini del riconoscimento della tutela in questione, il lavoratore dovrà produrre il certificato rilasciato dal medico curante, in cui si riportano gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Tali periodi non dovranno essere considerati ai fini del calcolo del periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto, il cosiddetto “comporto”.

comma 2: Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità, cd. lavoratori “fragili”

la tutela del comma 2, si rivolge ai lavoratori con patologie di particolare gravità. Per essi è disposto che il periodo di assenza dal servizio, debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, venga equiparato a degenza ospedaliera.

In tali ipotesi, il certificato dovrà riportare l’indicazione dettagliata della situazione clinica del lavoratore, gli estremi del verbale di riconoscimento dell’handicap ovvero la certificazione rilasciata dal medico legale delle ASL.

comma 6: malattia per Covid-19

In caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.L.n. 18 del 2020 (17 marzo 2020), il comma 4 dell’articolo 26 stabilisce, che vengano considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità di cui al comma 1, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Ugualmente, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti

L’allegato al Messaggio elenca con dovizia tutte le specifiche situazioni ed indica, caso per caso, come procedere

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