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Codice della strada. Pagamento delle sanzioni mediante bonifico bancario o strumenti elettronici. Le Camere danno l’interpretazione autentica dell’art.202 c.d.s.
Come si ricorderà, il Ministero sosteneva che in caso di utilizzo di strumenti diversi dal contante o dal conto corrente postale, il pagamento poteva ritenersi tempestivo soltanto se l’accredito della somma sul conto dell’organo di Polizia stradale, fosse avvenuto entro i termini stabiliti dall’art. 202 del c.d.s, e quindi:
- 5 gg dalla contestazione o dalla notifica del verbale, per poter beneficiare della riduzione del 30%.
- 60 gg dalla contestazione o dalla notifica del verbale, per il pagamento in misura ridotta;
Di conseguenza, questa interpretazione finiva con il considerare intempestivo (e, dunque, privo di effetto liberatorio per il trasgressore) quel pagamento in cui, nonostante l’operazione fosse stata materialmente eseguita nei termini prima indicati, l’importo veniva accreditato sul conto dell’organo di Polizia dopo le suddette scadenze.
La conversione in Legge del D.L.18/2016, avvenuta con Legge 0804/2016, n. 49 (G.U. n.87 del 14/04/2016) ha ora fatto chiarezza sul punto.
Infatti, nel decreto è stato inserito l’art. 17 quinquies (strumenti bancari di pagamento), il quale prevede che le disposizioni sul pagamento in misura ridotta stabilite dall’art. 202 c.d.s, “si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”.
Pertanto, in caso di utilizzo di mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale, verrà considerato tempestivo :
- il pagamento della sanzione in misura ridotta avvenuto entro 60 gg dalla contestazione/notifica del verbale, con accredito entro il 62° giorno;
- il pagamento dell’importo ridotto del 30% eseguito entro 5 gg, con accredito entro il 7° giorno.
A sua volta, la Direzione centrale Polstrada del Ministero dell’Interno, con la propria Circolare del 15 Aprile u.s, ha evidenziato che, in quanto norma di interpretazione autentica, questa disposizione ha efficacia retroattiva: pertanto, essa si applica ai verbali elevati anche in passato dall’organo di polizia per gli accrediti intervenuti entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento, con l’esclusione di quelli per i quali si sia nel frattempo formato il ruolo.







