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Codice della Strada: la Corte Costituzionale dichiara parzialmente illegittima la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in caso di veicolo sottoposto a sequestro
Il Ministero dell’Interno ha diffuso la circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000003059.U/2023 del 24 gennaio scorso, analizzando il tema della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a seguito di un pronunciamento della Corte Costituzionale.
L’art. 213, comma 8 del Codice della Strada è stato ritenuto parzialmente incostituzionale nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a chi, dopo aver preso in custodia un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, guida lo stesso veicolo illegalmente.
Secondo la Corte costituzionale, l’applicazione della revoca della patente non è automatica e deve essere valutata caso per caso per garantire che “le conseguenze non siano sproporzionate ai fatti“. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, il Ministero dell’Interno ha affermato che in ogni caso di accertamento della violazione della guida abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, da parte del soggetto che ne ha assunto la custodia, gli organi di Polizia stradale dovranno segnalare il fatto alla competente Prefettura, cui spetterà la valutazione sull’opportunità o meno di adottare il provvedimento di revoca del titolo di guida.
Inoltre, il Ministero ritiene che gli estremi della revoca della patente, in caso di circolazione con mezzo oggetto di sequestro preventivo in funzione della sua confisca, sussistano indiscutibilmente con l’utilizzo di un veicolo privo di copertura assicurativa.
Allo stesso modo, gli estremi della revoca possono ricorrere quando il sequestro sia dovuto dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sarà prevista la revoca della patente di guida, generalmente, in caso di sussistenza di eventuali precedenti decreti di sospensione o revoca del titolo abilitativo, adottati in relazione a violazioni di norme comportamentali del codice della strada o in mancanza dei prescritti requisiti morali previsti all’articolo 120 dello stesso codice.