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Codice della Strada, il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti relativi ad alcune violazioni commesse in Italia con veicoli immatricolati in altri Paesi UE
La direttiva, recepita in Italia con il Dlgs n.37 del 4 marzo 2014, al fine di rendere più agevole l’identificazione dell’autore della condotta illecita, prevede l’attivazione del Cross Border per le seguenti violazioni del Codice della Strada:
- eccesso di velocità;
- mancato uso della cintura di sicurezza;
- mancato arresto al semaforo rosso;
- guida in stato di ebrezza;
- guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
- mancato uso del casco;
- circolazione su una corsia vietata;
- uno indebito del telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
Con la sopracitata circolare del 12 settembre, il Ministero degli Interni ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti le formalità legate a questo particolare sistema. Nello specifico:
il Ministero ha fornito una lettura estensiva delle violazioni del Codice della Strada citate in elenco, per effetto della quale all’interno del concetto di “eccesso di velocità” bisogna considerare anche la velocità prudenziale prescritta dall’art.141 del Cds oltreché quanto previsto dall’art. 142; per mancato arresto ad un semaforo rosso bisogna intendere non solo il passaggio con luce rossa o gialla (quest’ultima, quando il conducente avrebbe potuto fermarsi in sicurezza), ma anche ogni altra violazione dell’obbligo di arresto imposto dalla segnaletica stradale o dagli agenti preposti al controllo del traffico;
L’organo di Polizia Stradale invia, per via telematica, alla Direzione Generale per la Motorizzazione (che rappresenta il punto di contatto per l’Italia), la richiesta di acquisire i dati di immatricolazione del mezzo e le generalità dell’intestatario, tramite consultazione dell’archivio nazionale del Punto di contatto designato dello Stato membro interessato
L’organo di polizia stradale, una volta ottenute queste informazioni, notificherà un plico alla residenza estera del veicolo, tradotto nella lingua ufficiale del Paese di immatricolazione, con annesso verbale e lettera d’informazione sull’infrazione (a garanzia del trasgressore la lettera riporta tutta una serie di informazioni come la targa, il modello del veicolo, luogo, data e ora dell’accertamento ecc…). La lettera include anche un modulo di risposta con il quale l’intestatario del mezzo può ammettere le proprie responsabilità o viceversa può comunicare le generalità del conducente autore del fatto a cui la Polizia notificherà il plico (tramite raccomandata internazionale anche con avviso di ricevimento).
Il punto debole di tutto questo meccanismo sta nella impossibilità di azionare meccanismi per la riscossione coattiva dei proventi delle sanzioni, nei confronti dei soggetti residenti in altri Stati della UE; tra l’altro la situazione non migliorerà fino a quando non sarà applicabile il Dlgs n.37 del febbraio 2015 che introduce il principio del riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie tra gli Stati della UE.
Più nello specifico, il decreto prevede che il provvedimento definitivo, sulla sanzione pecuniaria e anche amministrativa, venga trasmesso all’Autorità competente dello Stato membro in cui l’autore della violazione risiede o, in ogni caso, dove questi dispone di un reddito o di beni, affinché via dia esecuzione. Su questo decreto la circolare informa che sono in corso degli approfondimenti con il Ministero della Giustizia, al termine dei quali saranno emanate specifiche direttive agli organi che dovranno provvedere ad attuarle.
