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CIGO: il D.L. 34 stabilisce nuove date limite per richieste fino al 30/04/2020
L’INPS con un messaggio, il 2183 del 26/05/2020, comunica che il D.L. 34/2020, c.d. decreto rilancio, ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo che l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l’articolo 68, comma 1, lett. d), del D.L. n. 34/2020 ha inserito all’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 un nuovo comma,il comma 2-ter il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Lo stesso D.L. 34/2020 ha introdotto alla norma contenuta nell’art. 19 del D.L. 18/2020 anche il comma 2-bis che, attraverso il richiamo al termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 dell’articolo 19, introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per dette domande, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.
L’INPS precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).