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CIGO e FIS, l’INPS fissa alcune novità contenute nel decreto rilancio
Con una notizia pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’INPS ha fornito una sintesi in merito alle principali novità riguardanti la Cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario FIS contenute nel decreto rilancio, che verranno ulteriormente approfondite dallo stesso istituto con specifiche circolari.
Nel messaggio INPS vengono affrontate le seguenti tematiche:
- Ulteriore periodo di 5 settimane: la possibilità di utilizzare le ulteriori 5 settimane è subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale. I datori di lavoro possono accedere al trattamento di integrazione salariale – sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane – mediante l’invio anche di un’unica domanda.
- Periodo “fruito”: verrà previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare files con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione, per comunicare il periodo fruito.
- Termini di trasmissione delle domande: l’invio delle istanze da parte dei datori, che hanno già presentato domanda di Cassa integrazione ordinaria (CIGO) o assegno ordinario, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con inizio compreso nel periodo 23 febbraio 2020 – 30 aprile 2020, e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane, deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Per le istanze presentate fuori termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Per la richiesta dell’eventuale, ulteriore tranche, di durata massima di quattro settimane di trattamenti di CIGO e Assegno ordinario, da collocarsi esclusivamente nel periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, l’INPA ha fatto rinvio ad ulteriori istruzioni che verranno adottate solo una volta completato il quadro dei provvedimenti di dettaglio (con l’emanazione di uno o più decreti interministeriali) richiesti dalla norma istitutiva.
- Cassa integrazione in deroga (CIGD): per ottenere l’ulteriore periodo di 5 + 4 settimane di CIGD, i datori di lavoro dovranno chiedere l’autorizzazione direttamente all’INPS a decorrere dal 18 giugno 2020. Rimane la competenza dei rispettivi Fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.