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Cassa in Deroga aziende plurilocalizzate. L’INPS spiega come procedere
L’INPS ha pubblicato la Circolare n.58 del 07/05/2020, con cui fornisce ulteriori indicazioni per la richiesta del trattamento di Cassa Integrazione in deroga per le aziende aventi unità produttive site in più Regioni o Province autonome, come previsto dal Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia”.
L’INPS ricorda innanzi tutto che, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono state illustrate tutte le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, adottate dal Governo con il D.L. 18/2020.
Con l’attuale Circolare l’INPS intende fornire ulteriori chiarimenti sul tema della Cassa integrazione in Deroga.
In particolare, viene specificato che, i datori di lavoro con unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono evitare di rivolgersi alle Regioni in cui tali unità produttive sono situate e chiedere la Cassa integrazione in deroga direttamente al Ministero del Lavoro.
Infatti, con la legge di conversione del Decreto-Legge Cura Italia, il Parlamento ha stabilito che, per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome, il trattamento di Cassa integrazione in deroga possa essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali affidando ai successivi decreti interministeriali di riparto delle risorse il compito di definire il numero di regioni o province autonome in cui debbano essere localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro.
Le domande, istruite in base all’ordine cronologico di presentazione, devono essere corredate dall’accordo sindacale anche realizzato in via telematica – se l’impresa occupa più di cinque dipendenti – e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni d’orario di lavoro.
Conclusa l’istruttoria il Ministero adotterà il provvedimento di concessione della cassa in deroga con la quantificazione dell’onere previsto (nel rispetto di un vincolo di bilancio pari, per l’anno 2020, a 120 milioni di euro) trasmettendolo all’INPS con l’indicazione del numero dei beneficiari coinvolti, del periodo dell’intervento e delle ore complessivamente autorizzate.
A seguito dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l’azienda dovrà inviare la domanda di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” con il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale.
L’INPS effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare la prestazione.
La CIGD, infatti, anche per le imprese plurilocalizzate è pagata direttamente dall’Inps ai beneficiari; il datore di lavoro, pertanto, è tenuto ad inviare all’Istituto il predetto modello “SR 41” semplificato, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
Ricordiamo che, trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente

