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CCNL, Sanità integrativa: entro il 16/05/22, con l’F24, va versato a SANILOG l’adeguamento per il I° semestre e il contributo per il II° semestre 2022
SANILOG – l’ente di gestione della Sanità integrativa prevista dal CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese di autotrasporto, logistica e spedizione – con la circolare n. 4/2022 del 19/04/2022, che alleghiamo, ricorda che il 16 maggio 2022 scade il termine per il versamento:
- dell’aumento di euro 15,00 della contribuzione aziendale per il periodo 01/01 – 30/06/2022;
- per il versamento della seconda rata semestrale di contribuzione, pari a euro 75,00 per ogni dipendente in forza al 30 aprile 2022, per il periodo 01/07 – 31/12/2022.
Dal 2 maggio 2022, informa SANILOG, saranno disponibili online, nell’area riservata cui ciascuna impresa può accedere con il proprio account, le due distinte relative al:
- I° semestre 2022, con l’aumento di euro 15,00 della quota semestrale che passerà da €60 ad €75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre, anche per quelli cessati all’interno del semestre in corso, i quali rimarranno in copertura fino al 30 giugno 2022.
- II° semestre 2022, con l’importo semestrale aggiornato di euro 75,00 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre.
Il versamento delle due contribuzioni dovrà avvenire tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della sezione INPS.
SANILOG sottolinea come il versamento dell’integrazione contributiva di euro 15,00 per il primo semestre 2022 – che è stata fiduciariamente anticipata dal Fondo – è condizione imprescindibile per il rinnovo della copertura del secondo semestre 2022; in caso di omissioni/difformità saranno utilizzati in compensazione i contributi versati per il secondo semestre 2022 o eventuali versamenti in eccesso residuati dai precedenti semestri.
Il ritardato pagamento del contributo comporterà la sospensione della copertura SANILOG dei dipendenti dal 01/07/2022 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria oltre all’applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali.
Ricordiamo che, come previsto dal CCNL all’art.51, in caso di omesso pagamento l’azienda ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti per la perdita delle prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno subito

