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Caporalato e sfruttamento dei lavoratori: l’INL pubblica un vademecum per la loro immediata identificazione da parte degli Ispettori

Caporalato e sfruttamento dei lavoratori: l’INL pubblica un vademecum per la loro immediata identificazione da parte degli Ispettori

8 Marzo 2019

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 5 del 28 febbraio 2019, ha definito le Linee Guida per l’attività di vigilanza su quel particolare sistema di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori che con l’art. 603 bis del codice penale è stato definito e disciplinato e che è più noto come “caporalato”.

La nuova legge sul “caporalato” ha, lo ricordiamo, stabilito pesantissime sanzioni per queste illecite attività: il reato in questione è infatti punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500,00 a 1.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato; le pene sono aumentate in caso di violenza o minaccia (reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000,00 a 2.000,00 euro sempre per ciascun lavoratore reclutato).

Specifico terreno di elezione di tale reato rimane senza dubbio l’agricoltura e, in particolare, le attività legate alle campagne agricole ed ortofrutticole stagionali, quali la raccolta delle arance e/o dei pomodori, ecc.

Tuttavia, è sempre più frequente imbattersi in situazioni di “caporalato” anche nell’ambito di attività di servizi.

Qui il caporalato è meno “artigianale” e, al posto del classico “caporale” si trovano, sempre più spesso imprese che realizzano forme di intermediazione illecita, utilizzando abbattimenti illeciti dei costi del lavoro a danno dei lavoratori o degli Istituti previdenziali.

Il che, oltre a determinare condizioni di sfruttamento abnorme della manodopera, costituisce anche la condizione di base per sostenere e far crescere quei fenomeni di dumping sociale che, purtroppo,  non sono solo caratteristici di strutture pseudoimprenditoriali con base in alcuni Paesi della “nuova Europa” (favorite da legislazioni sociali a dir poco rudimentali), ma tendono sempre più a svilupparsi anche nel nostro Paese, approfittando di carenze storiche nell’attività di vigilanza e contrasto da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro ed anche nella scarsissima attenzione, da parte di alcune committenze, a questi aspetti sociali, mentre risultano attentissime a riconrrere il minor costo possibile dei servizi che richiedono ai loro fornitori.

Ora l’INL vuole passare al contrattacco e, con la circolare n. 5 ricorda che:

  • con l’accusa di intermediazione illecita si debba persegue chiunque recluti manodopera da destinare a terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno,
  • con l’accusa di sfruttamento lavorativo si debba invece perseguire chiunque utilizzi lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando anche in questo caso del loro stato di bisogno.

A tal fine l’Ispettorato ha prodotto una sorta di vademecum, allegato alla Circolare, composto da una serie di indicatori che gli Ispettori sul territorio dovranno utilizzare per determinare quando si sia in presenza dei comportamenti riconducibili alle due fattispecie di reato.

L’approfittamento dello stato di bisogno, per l’Ispettorato Nazionale, si configura quando il caporale o l’utilizzatore strumentalizza a proprio favore la situazione di debolezza sociale dei lavoratori.

Lo sfruttamento lavorativo si configura, invece, nel caso di corresponsione, frequente e reiterata, di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi (nazionali o territoriali) stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative o comunque sproporzionate rispetto al lavoro prestato.

Ma anche in caso di reiterata violazione delle norme su ferie, riposi e sicurezza e, soprattutto orari di lavoro, che, per tornare al nostro settore, sono stati disciplinati con il D. Lgs. 234/2007, anche per i lavoratori mobili, cosa di cui non ci stanchiamo di sottolineare l’importanza affinché i titolari di imprese di autotrasporto prestino ad essa particolare attenzione, comprendendo che si tratta di questione collegata, ma distinta da quella del rispetto dei tempi di guida di cui al Reg. 561/2006

La circolare dell’INL, infine, ha sottolineato come l’attività investigativa debba essere pianificata con la Procura della Repubblica ed i Carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro e può comportare la possibilità di ricorso alle intercettazioni e la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del delitto e dei proventi da esso derivanti.

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