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Calendario dei divieti di circolazione 2014. Un po’ meglio del solito, ma c’è ancora da lavorare.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2013, il Decreto Ministeriale che stabilisce i Divieti di Circolazione fuori dei Centri abitati per i veicoli di massa superiore a 7,5 ton. per l'anno 2014.
I lettori lo potranno consultare sia nella Sezione "Normativa", che nell'apposita rubrica presente sulla Home Page del nostro sito.
Anche quest’anno il calendario cerca di contemperare le esigenze della sicurezza della circolazione stradale con quelle, altrettanto meritevoli di tutela, dell’autotrasporto e dell’economia in generale, come d’altronde prescrive l’art. 11, comma 5 della Legge 35/2012 che ha modificato l’art.7, comma 2, lett.b) del c.d.s.
Il maggior tempo di trasporto concesso dall'attuale decreto è pari a 31 ore, che tuttavia sono spalmate in modo strategico per consentire una crescita netta della produttività delle imprese.
Un po' meglio del solito, dunque. Ma c'è ancora da lavorare, tant'è vero che proprio il decreto stabilisce che in attuazione dell’accordo del novembre scorso con le Associazioni di categoria dell’Autotrasporto e del relativo Protocollo d’intesa, “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell’autotrasporto”.
Tra le novità, segnaliamo una riduzione complessiva – ancorché insufficiente – in termini di giornate/ore di divieto, rispetto al 2013, considerando anche che nel 2014 vi sono alcune festività infrasettimanali:
- nel periodo estivo, il divieto di circolazione al Venerdì sia stato fissato limitatamente ad alcune giornate a rischio traffico (il 1 Agosto e l’8 Agosto, mentre l’altro Venerdì coincide con il ferragosto).
- Gli altri giorni feriali precedenti a festività in cui opera il divieto, cadono in corrispondenza della Pasqua (Venerdì 18 Aprile, dalle 14 alle 22), e del 6 Dicembre (Sabato, dalle 8 alle 14).
- Scompaiono, invece, i divieti introdotti per il 2013 prima delle festività di ognissanti e di quelle natalizie.
Altre importantissime novità per il 2014 riguardano i Sabati e le Domeniche del periodo estivo:
- per il primo Sabato di Luglio (il 5/7/2014), il divieto è stato limitato a 7 ore (dalle 7alle 14) a differenza che nel 2013 anno nel quale, invece, la durata del divieto si estendeva dalle 7 alle 23;
- negli altri Sabati di questo periodo, la fine del divieto è stata fissata per le ore 22, mentre nel 2013 era fissata alle ore 23.
- Per quanto riguarda le Domeniche dei mesi di giugno, luglio agosto e settembre, il divieto avrà termine alle 23 anziché, come finora, alle 24.
DEROGHE AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
Il decreto ha confermato le novità più importanti introdotte negli anni precedenti a proposito delle deroghe ai divieti di circolazione:
- L’anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all’estero muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (art.2, comma 2).
- il posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto per i veicoli provenienti dall’estero (art.2, comma 1), muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Se il mezzo è condotto da un solo autista, qualora l’inizio del riposo giornaliero coincida con il predetto posticipo, il calendario prevede che il conducente possa usufruire dell’agevolazione al termine del periodo di riposo.
LE DEROGHE PER FAVORIRE L’INTERMODALITÀ FERROVIARIA ED AEREA
In particolare, si tratta dell’anticipazione di quattro ore della fine del divieto, prevista per i veicoli che trasportano merce da inviare all’estero tramite: gli interporti di Bologna Padova, Verona, Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo; i terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento; gli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo (vedi l’art.2, comma 3). Identica agevolazione si applica anche al trasporto di unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate oltre confine tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, nonché ai complessi veicolari scarichi diretti sempre nei suddetti interporti e terminals intermodali per essere caricati sul treno. Questi mezzi devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione), che attesti la destinazione della merce;
DEROGHE PER FAVORIRE IL TRASPORTO COMBINATO
Il decreto ha precisato l’ambito di applicazione delle deroghe volte a favorire il trasporto combinato come definito dal D.M.15.2.2001, stabilendo in particolare:
- l’anticipo di quattro ore della fine del divieto per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/rotaia o strada/mare, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco (art.2, comma 3 ultimo periodo).
- l’esonero dal divieto per i trattori isolati utilizzati nei suddetti trasporti combinati, limitatamente al percorso di rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo (art.3, comma 2, lett.c);
- l’esenzione dal divieto per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/mare, su una delle tratte previste dalla normativa sulle autostrade del mare per le quali è stato riconosciuta, fin o al 2010, l’incentivazione definita “eco bonus” di cui al D.M. del 31.1.2007 e ss modifiche (art. 2, comma 5)
DEROGHE PER LE CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’ LEGATE AI TRASPORTI DA E PER SICILIA E SARDEGNA
Confermate le deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica della Sicilia e della Sardegna:
- anticipo di quattro ore del termine del divieto, per i mezzi diretti in Sardegna (art. 2, comma 2);
- esonero dai divieti di circolazione per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia, diretti ai porti dell’Isola per imbarcarsi verso il resto d’Italia (art.2, comma 5). I conducenti devono essere in possesso di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l’imbarco.
Per quanto riguarda la Sicilia, l’esonero di cui sopra non si applica ai mezzi diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni;
- posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi provenienti dalla Sardegna (art.2, comma 1);
- posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi che circolano in Sardegna ed in Sicilia, provenienti dal resto d’Italia, (art.2, comma 4).
Per quanto attiene la Sicilia, la deroga si applica ai mezzi giunti in questa Regione tramite servizio di traghettamento, con l’esclusione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni (art.2, comma 4 ultimo periodo);
- per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (fatte salve le agevolazioni sopra descritte), visti i disagi dovuti ai cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, nonché quelli legati alle operazioni di traghettamento da/per la Calabria (purché muniti di idonea documentazione sull’origine e la destinazione del viaggio), il calendario conferma che l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di due (art.2, comma 6 del decreto).
DEROGHE PER TRASPORTI SPECIFICI, SENZA AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA
L’art. 3 del Decreto stabilisce quali siano i trasporti per i quali non occorre l’autorizzazione prefettizia, di esonero dal divieto, tra i quali figurano:
- i veicoli che trasportano esclusivamente derrate alimentari deperibili in regime ATP,
- quelli che trasportano tipologie particolari di beni deperibili, quali:
- frutta ed ortaggi freschi;
- carni e pesci freschi;
- fiori recisi;
- animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi;
- pulcini destinati all’allevamento;
- latticini freschi;
- derivati del latte freschi;
- semi vitali;
A tal fine, gli automezzi adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde – base 50 cm. ed altezza 40 cm. -, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
DEROGHE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA
- per il trasporto di merce deperibile diversa da quella indicata nella precedente lettera f),
- nei casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo (art. 4 del Decreto).
Proprio per queste lavorazioni, ricordiamo che condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione è che si tratti di “situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite”.
I veicoli che viaggiano con queste autorizzazioni devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde – base 50 cm ed altezza 40 cm – , con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 20 cm, fissati in modo visibile su ciascuna delle due fiancate e sul retro.
Le autorizzazioni prefettizie:
- permettono di circolare a vuoto nel solo caso stabilito dall’art. 10 del calendario, e cioè “unicamente nel caso in cui tale circostanza (quindi, la circolazione a vuoto) si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa”;
- A norma degli artt. 5 e 6, il loro rilascio va richiesto di norma alla Prefettura U.T.G del Governo della Provincia di partenza. Per i veicoli provenienti dall’estero, l’art. 7 abilita a presentare l’istanza anche al committente o al destinatario delle merci, presso la Prefettura U.T.G. del Governo della Provincia di confine dove ha inizio il viaggio in Italia.
REGIMI PARTICOLARI
- Per i mezzi che trasportano materiale esplosivo della classe I dell’A.D.R (art.9), resta confermato che, a prescindere dalla loro massa, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 18.00 del Venerdì alle 24 della Domenica successiva, nel periodo che va dal 30 Maggio al 14 Settembre compresi.
- Per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, l’art.2, comma 8 del calendario precisa che sono applicabili le disposizioni dettate dall’art.2 sugli anticipi e posticipi dei divieti.
La Direzione Centrale Polstrada del Ministero dell'Interno , in relazione al Calendario dei Divieti 2014, ha pubblicato una specifica Circolare che è pubblicata nela Sezione Normative del nostro sito.

