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C.Q.C. – il Ministero detta nuove regole per i Corsi, gli esami e i rinnovi periodici

9 Aprile 2014

 

La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha inteso ridefinire, in un testo coordinato che superasse le innumerevoli norme e Circolari che, in poco più di 5 anni si sono affastellate sulla materia, le disposizioni in materia dei corsi di qualificazione iniziale e periodica per la carta di qualificazione del conducente.

L’intento dichiarato è quello di recepire le istanze degli utenti e degli Enti di formazione oltre a correggere quanto l’esperienza di questi anni ha dimostrato non adeguato ad un corretto recepimento della normativa europea in materia di qualificazione dei conducenti.

Le nuove disposizioni saranno contenute nel Decreto 20 settembre 2013, che tuttavia (dopo oltre sei mesi dalla firma del Ministro) risulta ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi non ancora vigente.

Nel frattempo sono numerose le critiche che, soprattutto per quanto riguarda i Corsi di formazione periodica, si sono levati da diverse parti.

Chi ha partecipato ai Corsi ha infatti più volte espresso perplessità su un modo di fare aggiornamento che, anziché essere realizzato annualmente, con brevi richiami in aula dei conducenti – come avviene in altri Paesi, più attenti del nostro a realizzare una formazione davvero efficace –  qui da noi vede l’immensa platea degli autisti professionali chiamata a frequentare, dopo 5 anni dal rilascio della CQC,  un corso di ben 35 ore, con la consapevolezza che la prossima volta che scatterà l’obbligo dell’aggiornamento non sarà che dopo il 2020, quando, magari, i camion andranno ad acqua e le merci saranno consegnate, come qualcuno sogna, con i droni, direttamente alle finestre dei destinatari……

Anziché un’occasione di arricchimento culturale, i Corsi rischiano così di rappresentare un peso, sostanzialmente inutile, per molti trasportatori e autisti.  

Per chi a casa ci capita una volta a settimana non è indifferente dover programmare di spendere così ben 7 sabati!

Nel frattempo, ovviamente, le novità normative, organizzative e tecnologiche le si dovrà imparare come si è fatto sempre: sulla strada, nei piazzali e, per i più fortunati, grazie a qualche riunione organizzata dalle Associazioni.

Ad anticipare i contenuti di un Decreto che non vuole uscir fuori, ma che forse ora arriverà davvero, è stata intanto emanata, dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, la circolare prot. n. 7787 del 3 aprile 2014.

Essa, oltre a recare le istruzioni operative delle nuove disposizioni (compresi gli allegati di riferimento), intende costituire una sorta di testo unico sulla CQC, abrogando le ultime 9 circolari emanate in precedenza sull’argomento.

Anche le istruzioni ed i chiarimenti previsti in Circolare sono ovviamente subordinati all’entrata in vigore del Decreto (che sarà vigente dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), tranne quelle, di maggior favore, che riguardano il regime di recupero delle assenze nei corsi di formazione periodica e quelle sui nuovi requisiti dei docenti “insegnanti” che entrano in vigore da subito.

Per il resto continueranno ad applicarsi le vecchie disposizioni contenute nel DM 16 ottobre 2009.

La Circolare, ancorché con il limite di essere orfana del Decreto su cui dovrebbe poggiare, ha l’ambizione, nelle oltre 60 pagine di cui è composta, di definire un vero e proprio “testo unico” in materia di CQC.

Non a caso, gli argomenti che tratta sono tutti quelli che concernono la realizzazione dei corsi, il rilascio ed il rinnovo della CQC, i corsi di recupero dei punti, ecc.

Ma vediamo più nel dettaglio i contenuti della Circolare:

  • il rilascio iniziale della CQC, avvenuto per esenzione, ai conducenti in possesso di patenti superiori al momento dell’introduzione della nuova normativa europea, a proposito del quale si ricorda che la CQC trasporto merci può essere richiesta con questo metodo ancora sino al 9 settembre 2014 dagli interessati che ne abbiano titolo;
  • le modalità di  conseguimento della CQC a seguito di formazione iniziale ed esame per i nuovi patentati che intendano divenire conducenti professionali di merci o di persone.
  • i requisiti dei soggetti che intendano organizzare i corsi, dei docenti e delle attrezzature didattiche;
  • i programmi dei corsi, con una novità rappresentata da un leggero aumento delle ore in cui sarà possibile l’utilizzo di simulatori di alta qualità;
  • le disposizioni sullo svolgimento degli esami di verifica per il rilascio della CQC a chi abbia frequentato i Corsi;
  • le disposizioni sui corsi di formazione periodica di 35 ore per l’aggiornamento degli autisti professionali;
  • la gestione dei punti della CQC, con le modalità di svolgimento e di frequenza dei corsi per il recupero dei punti e l’esame di revisione della stessa CQC.
  •  le attività di verifica sui requisiti degli Enti e delle autoscuole; sul regolare svolgimento dei Corsi, siano essi di formazione iniziale, siano quelli di rinnovo, siano, infine, per il recupero dei punti).

La Circolare ha con sé ben 22 allegati con i moduli per la applicazione delle nuove disposizioni, i fac simile dei registri, delle domande, delle comunicazioni tra Enti ed autoscuole e Ministero, ecc.

In molti casi si tratta di un aggiornamento di quelli già presenti nella circolare del 22 ottobre 2010.

Le principali novità che la Circolare reca con sé si evidenziano in particolare sulle disposizioni per i corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC, anche per tener conto, come dicevamo, dell’esperienza ormai consolidata determinatasi con lo svolgimento di migliaia di corsi in tutta Italia.

Le elenchiamo in ordine di importanza per i conducenti, che avevano chiesto a gran voce alcune modifiche che ora la Circolare ufficializza, senza dimenticare però di esprimere perplessità in ordine ad alcune misure che, ci sembra, rischiano di ingessare in modo pesantissimo l’organizzazione degli stessi corsi.

  1. Assenze: di fronte all’obiezione di chi faceva notare che era sufficiente un malessere di una giornata per buttare a mare un intero corso, l’Amministrazione ha corretto vistosamente il tiro: il numero massimo delle ore di assenza potrà superare le 3 attualmente previste ed arrivare sino a 10. Ovviamente con diverse specifiche:
    1. fino a 3 ore di assenza, quelle attualmente previste come tetto massimo, non dovrà essere effettuato alcun recupero di lezioni da parte dell’allievo
    2. assenze superiori alle 3 ore e fino a 10 ore: l’allievo, per avere l’attestato di fine corso, indispensabile per ottenere il successivo rinnovo della CQC, dovrà recuperare le assenza entro un mese dalla fine del corso. Tale diposizione sarà già applicabile ai corsi di formazione periodica in svolgimento dopo la emanazione della Circolare;
    3. oltre le 10 ore di assenza si conferma la necessità di ripetizione dell’intero corso.
  2. Docente:
    1. per il docente avente la qualifica di Insegnante, viene meno l’obbligo della pregressa esperienza lavorativa. Il docente in parola non dovrà dimostrare, cioè, di aver svolto 3 anni di lavoro nella specifica funzione nei precedenti 5anni. Anche questa disposizione potrà essere applicata ai corsi già avviati alla data di emanazione della Circolare, con semplice comunicazione all’Ufficio competente  
    2. E’ stato chiarito che oltre allo specialista in medicina sociale, legale e/o del lavoro, potrà essere accreditato anche lo specialista in igiene e medicina preventiva come anche il medico che abbia svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5, attività di docenza nell’ambito dei corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto (ad es. per il CFP ADR). Questa diposizione tuttavia scatterà solo per i nuovi corsi che saranno organizzati dopo l’entrata in vigore del Decreto.
  3. Il calendario dei corsi: accogliendo la richiesta delle Associazioni e degli utenti, è stato previsto che le ore di lezione del sabato, nell’ambito dei Corsi di formazione periodica, possano essere 7 e non 6 come attualmente. I nuovi orari delle lezioni potranno quindi essere dalle ore 8 alle ore 15, in modo da permettere lo svolgimento di un modulo di 7 ore completo in una stessa ed unica giornata e, soprattutto per i conducenti che frequentano i corsi solo nel fine settimana, ciò significherà che il numero di sabati da impegnare passa da 6 a 5.
  4. Numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione periodica: la circolare limita il numero massimo dei partecipanti ad ogni Corso a 35 persone, mentre sinora potevano essere svolti Corsi anche per più persone, avendo la capienza dell’aula come unico limite. Anche questa disposizione si applicherà solo ai corsi che inizieranno dopo l’entrata in vigore del Decreto.
  5. Capienza delle Aule: non varrà più il criterio dello spazio minimo per alunno, oggi fissato in 1,5 m2 e si prenderà per buono quanto previsto dai regolamenti edilizi comunali;
  6. Sede del corso: viene consentito di svolgere i corsi per la CQC, oltre che presso la sede dell’Ente di formazione o dell’autoscuola, anche presso le sedi delle imprese di autotrasporto, purché queste siano in possesso di un’aula idonea. In questo caso, tuttavia, i corsi saranno riservati esclusivamente ai dipendenti dell’impresa stessa.
  7. Corso multimediale: la Circolare ribadisce che almeno due ore di ogni modulo di 7 ore devono essere impartite in maniera “frontale” e quindi con la presenza in aula dal docente; le altre 5 possono anche essere svolte in sua assenza, purché l’Ente o l’autoscuola abbiano a disposizione un adeguato supporto multimediale e sia presente in Aula il Responsabile del Corso.
  8. Viene ribadita l’esclusione della formazione a distanza “e-learning”.

Il punto su cui è prevedibile che si appunteranno le maggiori critiche, peraltro, è quello relativo ai Controlli sulla regolarità di svolgimento dei Corsi.

Il Ministero ha infatti cercato di “mettere una toppa” alla perdurante incapacità – vuoi per ristrettezze di budget, vuoi per ristrettezze di organico – di porre in essere un’efficace attività di verifica da parte dei locali Uffici provinciali della motorizzazione, anche laddove appare evidente che – anche a voler solo tener conto dei prezzi cui alcuni Corsi vengono proposti – sarebbe estremamente utile che tale attività di verifica venisse svolta.

Tuttavia la toppa appare peggiore del buco.

La Circolare del 3 aprile impone infatti ai responsabili dei Corsi di procedere ad inviare all’Ufficio provinciale della motorizzazione competente, una comunicazione di rilevazione delle assenze entro 15 minuti dall’inizio della lezione giornaliera e poi, in caso di lezione con durata maggiore di 2 ore, una comunicazione ogni due ore, inviando all’UMC una apposita e-mail o un fax.

La Circolare precisa, pignola, che la comunicazione va spedita entro 5 minuti dall’inizio della lezione e deve riportare i nominativi degli allievi eventualmente assentatisi.

Ciò vuol dire, per una giornata di 7 ore di lezione, dover inviare ben 4 comunicazioni anche quando i Corsi si svolgono presso aule in cui non vi siano a disposizione strumenti di comunicazione adeguati.

Ma il problema è, con tutta evidenza, un altro: a che serviranno le mail inviate all’UMC, quando è praticamente certo che esse non troveranno, dall’altra parte, qualcuno che effettivamente le legga in tempo reale o che, una volta lette, possa far qualcosa per verificarne l’attendibilità?

Si tratta di una misura che è a metà tra la riesumazione del malefico "Comma 22" di americana memporia e la riproposizione della vecchia tecnica – assai nostrana – del pugile suonato: “me ne ha date tante, ma quante gliene ho dette!!!!…….”

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