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C.Q.C.: finalmente pubblicato il D.M. che modifica la disciplina di rilascio e, soprattutto, di erogazione dei Corsi di formazione

27 Maggio 2014

Il DM 20/09/2013 concernente “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi"  è stato pubblicato sulla G.U. del 20/05/2014.

Il Decreto, il cui contenuto è stato già anticipato con la Circolare n. 7787 del 03/04/2014, costituisce una revisione sostanziale delle norme sulla qualificazione iniziale dei conducenti che intendono effettuare trasporti professionali di cose e persone con veicoli che si guidano, in ambito UE e SEE, con le patenti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o D e che debbono, a tal fine, ottenere il rilascio della CQC e per  la formazione periodica dei conducenti che la CQC l’abbiano già conseguita per documentazione.

Le modifiche apportate dal Decreto derivano dalla necessità di coordinare la nuova disciplina delle patenti entrata in vigore dal 19/01/2013 (che, tra l’altro, ha innalzato i limiti di età per il conseguimento delle patenti C e CE a 21 anni e delle patenti D e DE a 24 anni) con quella della CQC che fino ad ora dà diritto a conseguire una patente di guida di categoria C o CE e D o DE in deroga ai limiti di età posti dall'art. 115 C.d.S. a seguito della frequenza di uno specifico corso ordinario di qualificazione della durata di 280 ore.

CONSEGUIMENTO DELLE CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

In base alla nuova disciplina prevista dal D.M., il candidato può iscriversi ad un corso CQC presso un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica se è titolare di almeno una patente di categoria B. Tuttavia  potrà accedere alla parte pratica del corso CQC solo dopo aver ottenuto il foglio rosa per la patente della categoria presupposta dalla CQC stessa.

Egli potrà conseguire tale patente solo dopo aver ottenuto apposito certificato (il CAP) che attesta la qualificazione iniziale di tipo CQC.

I CORSI DI FORMAZIONE

La nuova disciplina, per quello che interessa la maggior parte dei nostri lettori, ha poi apportato modifiche alle modalità di svolgimento dei corsi, sia quelli di qualificazione iniziale che quelli di formazione periodica.

Le modifiche riguardano, particolarmente il contenuto dei programmi dei corsi teorici e pratici, i requisiti dei docenti preposti all’erogazione delle lezioni dei diversi moduli su cui i Corsi si articolano; le comunicazioni di avvio del corso; la durata giornaliera delle lezioni;  le ore di assenza consentite nei corsi e le procedure per il loro recupero.

Più in dettaglio, per quanto riguarda i programmi dei corsi, il D.M. ha apportato le seguenti variazioni:

PROGRAMMA TEORICO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ORDINARIA

il modulo 2 “peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria” che è affidata all’insegnante di teoria,  consta ora di 15 ore anziché delle precedenti 10 ore;

il modulo 3 “curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante”, anch’esso affidato all’insegnante di teoria,.consta ora di 20 ore anziché di 10 ed è stato integrato con i “principi di eco-guida”;

il modulo 4 “durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente” è stato ridotto da 30 a  25 ore e può essere ora insegnato non soltanto dell’esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto, ma anche dell’insegnante di teoria;

il modulo 5 non prevede più l’argomento “tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti”, ora spostato al modulo 7 e riguarda ora soltanto le “statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici”. Di conseguenza ora sarà insegnato dall’insegnante di teoria;

il modulo 7 “capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale” comprende ora anche l’argomento “tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti”ed è di competenza del medico. A tal fine occorre ricordare che il Decreto prevede che ora tutte le materie di competenza del medico potranno essere insegnate oltre che dal medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro, anche dal laureato in medicina, specialista in igiene e medicina preventiva;

il modulo 9 “capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente”  è ora ridotto a 10 ore anziché durare 20 ore, come in precedenza, ed è di competenza del medico.

Per quanto riguarda il trasporto persone, il modulo 1 del programma teorico di qualificazione iniziale ordinaria – parte speciale – persone comprende anche l’argomento “Formazione in materia di sensibilizzazione  alla disabilità”;

Anche il programma pratico di qualificazione iniziale ordinaria – parte speciale – cose ha subito variazioni: il modulo 2 consta di 1 ora anziché  di 1,5 ore. Il modulo 4 è stato esteso ad 1 ora anziché durare, come in precedenza, 30 minuti).

LA QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATA

Nella qualificazione iniziale accelerata, la parte teorica comune viene ad essere così modificata:

  • il modulo 2 consta di 7 ore anziché di 5 ore;
  • il modulo 3 consta di 10 ore anziché di 5 ed è stato integrato con i “principi di eco-guida”;
  • il modulo 4 consta di 13 ore anziché di 15 ore e diviene ora di competenza anche dell’insegnante di teoria;
  • il modulo 5 non prevede più l’argomento “tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti” spostato al modulo 7 ed è di competenza dell’insegnante di teoria;
  • il modulo 7 comprende l’argomento “tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti”ed è di competenza anche del medico specialista in igiene e medicina preventiva;
  • il modulo 9 consta di 5 ore anziché di 10 ore.

Nella qualificazione iniziale accelerata, nella parte speciale per la formazione al trasporto delle persone, il modulo 1 comprende ora anche l’argomento “Formazione in materia di sensibilizzazione  alla disabilità”.

Nella parte speciale per la formazione al trasporto delle cose, il modulo 2 consta di 30 minuti  anziché 1,5 ore.

Il DM 20/09/2013 entrerà in vigore il 04/06/2014, tuttavia già dal 21/05/2014:

  • si potrà frequentare un corso di formazione periodica a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza della CQC,

Come già specificato nella Circolare dello scorso, ai corsi di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, ai corsi di integrazione ed ai corsi  di  formazione  periodica per i quali è stata presentata la dichiarazione di avvio corso prima del 04/6/2014 e comunque entro e non oltre il 04/06/2015, si continueranno ad applicare le disposizioni del DM 16/10/2009.

I CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA

Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente e non più soltanto nei 12 mesi antecedenti la data di scadenza della CQC

I corsi di formazione periodica, a differenza di quelli di qualificazione iniziale, potranno ora essere svolti, nelle giornate di sabato, dalle ore 08.. alle ore 15.00, per dare modo di concludere nella giornata, un intero modulo di 7 ore.

I partecipanti a ciascun Corso di formazione periodica non potranno, d’ora in avanti, essere più di 35, ivi compresi gli allievi tenuti a recuperare eventuali assenze, come appresso indicato.

A questi Corsi  di  formazione  periodica sono ora consentite 3 ore di assenza.

Per un numero di ore superiore a 3 ma non superiore a 10 l’allievo dovrà recuperare interamente, entro un mese dalla fine del corso  stesso,  le ore di frequenza delle lezioni relative  alle  materie trattate  nei giorni di assenza.

L’Ente o l’Autoscuola erogatrice del Corso dovrà inviare apposita comunicazione delle lezioni di recupero prima dell’avvio delle stesse.

L'allievo che e' assente  dal Corso per  un  numero  di  ore superiore a  10,  dovrà ripetere  l'intero corso.

L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Durante lo svolgimento delle lezioni non è peraltro necessaria la presenza, in sede, del responsabile del corso.

Ai fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.

Ne consegue che, a differenza di quanto oggi accade, anche nelle lezioni multimediali sarà necessaria la presenza del docente, non potendo il Responsabile del Corso sostituirlo in alcun modo nell’esercizio della funzione docente.

Per quanto riguarda la figura del docente medico ed esperto in materia di organizzazione aziendale nei corsi di qualificazione iniziale  e  formazione periodica svolti da parte delle  autoscuole  e  dei  centri  di istruzione automobilistica nonché di soggetti diversi, i soggetti già titolari di nulla osta o di autorizzazione devono richiedere l’aggiornamento secondo le procedure indicate dal DM.  

Infatti, posto che sono da considerarsi esperti in materia di organizzazione aziendale i i soggetti che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

a)    aver maturato, negli ultimi 5 anni, non meno di 3 anni di esperienza di organizzazione aziendale in un'impresa di autotrasporto;

b)    aver pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto;

c)    aver conseguito l'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola, nonché l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di merci, sia nazionale che internazionale.

d)    aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

nei curricula da presentare alla Direzione Generale Territoriale o alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, dovrà essere indicato:

per i soggetti di cui al punto a):

•     presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività;

•     il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;

•     gli incarichi svolti presso ogni singola impresa;

per i soggetti di cui al punto d):

•     per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;

•     periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;

•     materia o materie trattate nell'ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza.

Nel caso di inserimento di nuovo docente, nelle more dell'aggiornamento del nulla osta o dell'autorizzazione, il docente medesimo può ora svolgere attività didattica a condizione che il legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell'ente di formazione produca dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in cui attesta che detto docente sia in possesso dei requisiti previsti.

I CONTROLLI SULLE FREQUENZE

La novità sostanziale, che vale tanto per i Corsi di qualificazione iniziale, quanto, soprattutto, per i Corsi di formazione periodica, è costituita dalle modalità che il Ministero ha scelto per assicurarsi che gli allievi di cui è attestata la presenza ( o l’assenza) nel registro tenuto dal Responsabile del Corso siano effettivamente presenti (o assenti).

Sul registro di frequenza dovrà essere infatti  annotata dal responsabile del corso la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente.

L'assenza di un partecipante sarà annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti decorrenti dall'inizio della prima ora di lezione giornaliera e di ogni successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre.

Ma soprattutto, entro e non oltre i successivi cinque minuti di ciascuna rilevazione delle assenze, il responsabile del corso trasmette all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando uno specifico modelloche può essere trasmesso con posta elettronicanel qual caso farà fede la ricevuta di notifica.

Si apre qui un notevolissimo problema organizzativo, sia per il fatto che non sempre potrebbe essere possibile l’invio della mail in oggetto nei tempi previsti dalla Circolare; sia per il fatto che, soprattutto per i Corsi che si tengono il sabato, non si comprende bene cosa possa rappresentare, in termini di utilità, la mail che giunga alle 13 ad un Ufficio della Motorizzazione Civile che, certamente, non sarebbe mai in grado di controllare la veridicità delle affermazioni contenute nella mail.

Non possiamo far altro, quindi, anche in questa sede, che ricordare il nostro commento, sul punto, in occasione della pubblicazione della Circolare esplicativa, lo scorso 9 aprile:

Il Ministero ha infatti cercato di “mettere una toppa” alla perdurante incapacità – vuoi per ristrettezze di budget, vuoi per ristrettezze di organico – di porre in essere un’efficace attività di verifica da parte dei locali Uffici provinciali della motorizzazione, anche laddove appare evidente che – anche a voler solo tener conto dei prezzi cui alcuni Corsi vengono proposti – sarebbe estremamente utile che tale attività di verifica venisse svolta.

Tuttavia la toppa appare peggiore del buco.

La Circolare del 3 aprile impone infatti ai responsabili dei Corsi di procedere ad inviare all’Ufficio provinciale della motorizzazione competente, una comunicazione di rilevazione delle assenze entro 15 minuti dall’inizio della lezione giornaliera e poi, in caso di lezione con durata maggiore di 2 ore, una comunicazione ogni due ore, inviando all’UMC una apposita e-mail o un fax.

La Circolare precisa, pignola, che la comunicazione va spedita entro 5 minuti dall’inizio della lezione e deve riportare i nominativi degli allievi eventualmente assentatisi.

Ciò vuol dire, per una giornata di 7 ore di lezione, dover inviare ben 4 comunicazioni anche quando i Corsi si svolgono presso aule in cui non vi siano a disposizione strumenti di comunicazione adeguati.

Ma il problema è, con tutta evidenza, un altro: a che serviranno le mail inviate all’UMC, quando è praticamente certo che esse non troveranno, dall’altra parte, qualcuno che effettivamente le legga in tempo reale o che, una volta lette, possa far qualcosa per verificarne l’attendibilità?

Si tratta di una misura che è a metà tra la riesumazione del malefico "Comma 22" di americana memoria e la riproposizione della vecchia tecnica – assai nostrana – del pugile suonato: “me ne ha date tante, ma quante gliene ho dette!!!!…….”

 

LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI E LA FIGURA DEI DOCENTI

Durante lo svolgimento delle lezioni non è peraltro necessaria la presenza, in sede, del responsabile del corso.

Ai fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.

Ne consegue che, a differenza di quanto oggi accade, anche nelle lezioni multimediali sarà necessaria la presenza del docente, non potendo il Responsabile del Corso sostituirlo in alcun modo nell’esercizio della funzione docente.

Per quanto riguarda la figura del docente medico ed esperto in materia di organizzazione aziendale nei corsi di qualificazione iniziale  e  formazione periodica svolti da parte delle  autoscuole  e  dei  centri  di istruzione automobilistica nonché di soggetti diversi, i soggetti già titolari di nulla osta o di autorizzazione devono richiedere l’aggiornamento secondo le procedure indicate dal DM.  

Infatti, posto che  . Sono da considerarsi esperti in materia di organizzazione aziendale i i soggetti che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

a)   aver maturato, negli ultimi 5 anni, non meno di 3 anni di esperienza di organizzazione aziendale in un'impresa di autotrasporto;

b)   aver pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto;

c)   aver conseguito l'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola, nonché l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di merci, sia nazionale che internazionale.

d)   aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

nei curricula da presentare alla Direzione Generale Territoriale o alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, dovrà essere indicato:

per i soggetti di cui al punto a):

•     presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività;

•     il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;

•     gli incarichi svolti presso ogni singola impresa;

per i soggetti di cui al punto d):

•     per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;

•     periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;

•     materia o materie trattate nell'ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza.

Nel caso di inserimento di nuovo docente, nelle more dell'aggiornamento del nulla osta o dell'autorizzazione, il docente medesimo può ora svolgere attività didattica a condizione che il legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell'ente di formazione produca dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in cui attesta che detto docente sia in possesso dei requisiti previsti.

 

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