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Bonus 80 euro. L’inps comunica come procedere dopo che l’incentivo è stato stabilizzato
Come è noto, la legge 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) ha introdotto, tra l’altro, le disposizioni dirette alla stabilizzazione del credito di imposta, c.d. bonus, di 80 euro introdotto dal Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati”, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
In particolare l’articolo 1, comma 12, della legge 190/2014 ha sostituito il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 prevedendo che il credito di imposta, cosiddetto “bonus”, di 80 euro, citato in premessa, spetti dal periodo di imposta 2015. Pertanto la norma ha stabilizzato il credito che nel D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, era previsto per il solo periodo di imposta 2014.
L’INPS, tutto ciò considerato, lo scorso 29/04/2015 ha emanato il messaggio n. 2946 con cui detta le procedure con cui sarà possibile, per gli interessati, godere dell’incentivo e per i datori di lavoro procedere allerogazione della somma e successivamente alla sua contabilizzazione ai fini dei versamenti contributivi

