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Bonus 100 euro per i lavoratori dipendenti: le Entrate forniscono precisazioni
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n.18/E del 9 aprile scorso, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del bonus dei 100 euro destinato ai lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 63, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia).
Più nello specifico, le Entrate hanno specificato che il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto il lavoratore:
- Ha lavorato tramite telelavoro o in smart working;
- È stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, etc.)
Per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante può essere applicato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelle lavorabile come previsto dal CCNL (indipendentemente dal numero di ore prestate). Di conseguenza, il bonus applicabile al lavoratore sarà dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il sopracitato importo.
Il bonus in questione spetta al lavoratore, indipendentemente se il contratto è a tempo pieno o a tempo parziale, visto che, anche per questa tipologia contrattuale, ai fini del calcolo del quantum erogabile il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.
Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere più contratti part-time, resta fermo il limite massimo di 100 euro, e sarà lo stesso lavoratore ad indicare il sostituto d’imposta che lo dovrà erogare.
Infine, il lavoratore dovrà dichiarare al sostituto d’imposta i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore ed i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate vengono riportati una serie di esempi specifici.