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Assunzioni di under 36: dall’INPS le modalità operativa dello sgravio
La legge di Bilancio 2021 ha previsto che i datori di lavoro che nel 2021 e 2022 assumano o stabilizzino dipendenti under 36, possano godere, a partire dal 1 gennaio 2021 e per 36 mesi (48 mesi per le Regioni del Sud), di uno sgravio contributivo del 100%, per un massimo di 6.000 euro all’anno.
La Commissione Europea ha dato il via libera alla misura che quindi diviene effettivamente operativa.
In conseguenza di ciò l’INPS ha fornito, con il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 che alleghiamo, le istruzioni operative ai datori di lavoro interessati per poter fruire dello sgravio.
Ricordiamo che l’incentivo spetta per le nuove assunzioni nel biennio 2021-2022 con contratto a tempo indeterminato e per trasformazioni da contratti a termine in contratti a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), di giovani fino a 36 anni in precedenza mai assunti a tempo indeterminato.
Sono invece esclusele assunzioni realizzate con contratto di apprendistato, prosecuzione di contratto dopo l’apprendistato, contratto intermittente o a chiamata, assunzioni di personale con qualifica dirigenziale e assunzioni per lavoro occasionale.
L’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda è fruibile in 36 quote mensili (48 per le Regioni del Sud) nel limite massimo di 6.000 euro/anno.
La soglia massima conguagliabile mensilmente è quindi pari a 500 euro.
Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 16,12 (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.