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Apparati per controllo a distanza lavoratori: se la motivazione è la sicurezza del lavoro, per l’INL è obbligatorio il DUVRI
Tuttavia, esso specifica che tale utilizzo è giustificato soltanto in riferimento ad alcune specifiche esigenze:
- organizzative e produttive,
- per la sicurezza del lavoro,
- per la tutela del patrimonio aziendale.
Ai fini della concreta messa in servizio degli impianti è tuttavia necessario il preventivo accordo sindacale; in alternativa, può essere richiesta l’autorizzazione amministrativa presso i competenti uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’INL, con la Circolare in oggetto, si sofferma poi sulle richieste di autorizzazione nelle quali la motivazione dell’installazione sia “la sicurezza del lavoro” e che tuttavia, tale motivazione sia espressa in modo del tutto generico.
L’INL chiarisce che in tutti i casi di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di sicurezza del lavoro, dovranno essere, a cura dei richiedenti, espressamente specificate le motivazioni di natura prevenzionistica cui corrisponde l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori, corredando la richiesta con una apposita documentazione di supporto.
Il richiedente dovrà sempre allegare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al cui interno dovranno essere individuabili le motivazioni per cui l’uso dei suddetti mezzi di controllo possono prevenire o ridurre i rischi dei lavoratori.