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Ammortizzatori sociali: da MINLAVORO una Circolare e soprattutto la risposta a numerose FAQ
Con la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sia sugli ammortizzatori sociali con la causale “COVID-19” già previsti con il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 per le cosiddette “Zone rosse” E che sono stati estesi a tutto il Paese attraverso il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Nel frattempo, l’INPS, attraverso alcuni messaggi e, soprattutto, mediante le circolari n. 38 e n. 47, aveva fornito agli operatori precise indicazioni che hanno dato la possibilità agli interessati di mettere in moto i complessi passaggi procedurali, senza attendere i “lumi” dell’Amministrazione centrale del Lavoro.
Sulla base della Circolare n.8 il sito del Ministero del lavoro ospita un importante corredo di FAQ, che invitiamo i nostri lettori ad approfondire con attenzione
La Circolare è divisa in capitoli che trattano tutte le principali questioni connesse alle diverse tipolofgiae di ammortizzatori sociali.
Esaminiamole puinto per punto.
Trattamenti di integrazione salariale ordinario art. 3 del D.L. n. 9/2020 e art. 19 del D.L. n. 18/2020
La nota ministeriale ripete sostanzialmente quanto già contenuto nelle norme e nei chiarimenti amministrativi già forniti dall’Istituto con le circolari n. 38 e n. 47 e ricordano che:
- I datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle “zone rosse” possono presentare istanza per accedere al trattamento di CIGO o all’assegno ordinario per le ipotesi di sospensione o riduzione oraria previsto dal FIS per i loro dipendenti o anche le imprese situate fuori dalle “zone rosse” ma residenti o domiciliate nelle stesse.
- Successivamente, con l’estensione a tutto il territorio nazionale, tale limitazione è venuta meno ed i datori di lavoro possono inoltrare, liberamente, le proprie domande;
- I datori di lavoro sono dispensati dal seguire la procedura prevista dal comma 1 dell’art. 14 del D.L.vo n. 148/2015 ma quella più semplice prevista dall’art. 4, essendo legai unicamente all’iter abbreviato di cui parla il successivo comma 4;
- I datori di lavoro non sono tenuti al rispetto dei termini di presentazione delle istanze previsti dagli articoli 15, comma 2 e 30, comma 2, del D.L.vo n. 148/2015 dall’inizio della sospensione o della riduzione di orario;
- I datori di lavoro oggetto di intervento del D.L. n. 9/2020, possono fruire di un periodo massimo di 13 settimane (4 +9) nell’arco temporale compreso tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020, mentre quelli che sono oggetto di intervento del successivo D.L. n. 18/2020 possono usufruire esclusivamente di 9 settimane
- Tanto il periodo integrativo previsto dal D.L. n. 9/2020 che quello previsto dal D.L. n. 18/2020 sono neutri rispetto alla durata massima complessiva prevista per gli ammortizzatori sociali in relazione sia al biennio che al quinquennio mobile: ciò significa, ad esempio, che un’impresa che abbia esaurito le 52 settimane nel biennio mobile, può usufruire di un ulteriore periodo correlato al coronavirus;
- Il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile con riferimento al personale in forza (calcolato come media) nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, non trova applicazione;
- L’anzianità di 90 giorni nell’unità produttiva prevista dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 148/2015, non trova applicazione in quanto la norma fa, unicamente, riferimento al personale in forza alla data del 23 febbraio 2020.
- A tal proposito si ricorda che, come già da noi pubblicato e come indicato dall’INPS con il suo messaggio 1607, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto Decreto Liquidità, ha spostato tale limite al 17 marzo, ricomprendendo anche gli assunti tra il 24 febbraio ed il 17 marzo;
- Le imprese sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. 148/2015.
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 9/2020 e dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020
La Circolare ricorda come la disposizione si applichi anche alle aziende che sono in CIGS nelle aree di crisi industriale complessa ex art. 44, comma 11-bis, del D.L.vo n. 148/2015 e che la concessione, per un massimo di 13 o di 9 settimane come sopra specificato, è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinaria in corso.
Le imprese che intendono ottenere la sospensione dalla CIGS per poter accedere al trattamento ordinario per “COVID-19 nazionale” o per “COVID-19 emergenza”, devono:
- Presentare istanza attraverso il canale di comunicazione attivato per la CIGSonline e inoltrate a //d.docs.live.net/369cfb182e85970e/Desktop/dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it%C2%A0“>dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it : per le imprese situate in aree di crisi complessa la domanda va inviata a dgammortizzatorisocialidiv3@lavoro.gov.it, chiedendo l’interruzione e specificando la data di sospensione della CIGS e quella di ripresa del programma;
- La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, con decreto direttoriale, dispone sia la sospensione della CIGS, che la ripresa del programma al termine della fruizione del trattamento ordinario;
- I termini procedimentali previsti dagli articoli 24 e 25 non trovano applicazione.
Per il resto, si rimanda alla circolare INPS n. 47 anche in ordine alla possibilità che, dietro richiesta dell’azienda, senza l’allegazione di alcun elemento probatorio finalizzato alla dimostrazione delle difficoltà economiche, si possa richiedere all’Istituto il pagamento diretto previsto dall’art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015.
Cassa in deroga: art. 22 del D.L. n. 18/2020
Una particolare attenzione alla materia della CIG in deroga viene prestata dal Ministero del Lavoro, non tanto per la c.d. “parte normale”, riferita alle procedure da instaurare nelle singole Regioni o Province Autonome per tutti i datori di lavoro interessati che sono quelli che non hanno altri ammortizzatori sociali (perché scoperti sotto l’ambito di applicazione della CIGO o del FIS), ivi compresi il terzo settore, la pesca e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, quanto per le istanze che vanno inviate al Ministero del Lavoro dalle imprese che hanno unità produttive/operative in almeno 5 regioni o Province Autonome, come afferma l’art. 2 del Decreto Interministeriale 23 marzo 2020.

