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Albo Gestori Ambientali: nuove opportunità per i trasportatori iscritti alle categorie 4 e 5

23 Ottobre 2015

Con la delibera, in particolare, è stato sancito che le imprese autorizzate all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi che intendono iscriversi alla categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, potranno, senza effettuare ulteriori iscrizioni, trasportare anche:

•     i rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali pericolosi dei quali tali imprese risultino essere produttori iniziali o nuovi produttori;

•     i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dalle stesse prodotte (categorie 4 e 2-bis);

•     i RAEE (categorie 3-bis), per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE – nei limiti di quanto disposto in materia dagli articoli 2 e 6 del DM 65/2010.

Inoltre, è stato stabilito che le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio, che intendono iscriversi alla categoria 5, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 74, n 298, potranno anch’esse svolgere senza ulteriori iscrizioni, le seguenti attività:

•     trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi (categoria 2-bis);

•     trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali le stesse imprese fanno commercio oppure trasportano ai propri impianti che costituiscono attività prevalente;

•     trasporto di RAEE (categoria 3-bis) a condizione che le imprese svolgano anche attività di distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE – o installatore o gestore di centro di assistenza tecnica.

Per quanto riguarda, invece, le iscrizioni alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), è stato stabilito che le imprese autorizzate all’esercizio di autotrasportatore per conto di terzi, iscritte alla suddetta categoria, possono trasportare, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e quelli per cui le impresa risultino essere nuovi produttori, anche quelli per i quali risultano essere produttori iniziali (categoria 2-bis) e i RAEE (categoria 3- bis).

Sempre in merito alla categoria 4, le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio, possono, fermo restando quanto disposto dalla legge 298/74, essere iscritte a tale categoria per trasportare:

•     i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali le stesse imprese fanno commercio o trasportano ai propri impianti che costituiscono attività prevalente, in conformità all’articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n 298;

•     I rifiuti speciali non pericolosi di cui le imprese risultino essere nuovi produttori, quelli speciali pericolosi e non pericolosi di cui le imprese risultino essere produttore iniziale (categoria 2 bis);

•     i RAEE di cui alla (categoria 3-bis) a condizione che le imprese svolgano anche l’attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al DM 65/2010.

Alla Delibera è allegata la modulistica del caso.

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