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Albo Gestori Ambientali: il Comitato Nazionale modifica in parte la disciplina del Responsabile Tecnico
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con due provvedimenti adottati nella seduta del 16 novembre scorso, la delibera n.7 del 16 novembre 2022 e la circolare n.9 del 21 novembre 2022, ha modificato parte della disciplina del Responsabile Tecnico dei rifiuti che le imprese sono tenute ad avere per poter svolgere regolarmente la loro attività.
CONTENUTO DELLA DELIBERAZIONE N.7 DEL 21 NOVEMBRE 2022
Più nello specifico la delibera n.7, pubblicata ed entrata in vigore il 21 novembre 2022, modifica due precedenti deliberazioni (la n.6/2017 e la 4/2019) in merito alla possibilità per il legale rappresentante dell’impresa di essere dispensato dall’obbligo di sottoporsi a verifica per il conseguimento del titolo di Responsabile Tecnico stabilendo che
“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”;
Inoltre, la delibera in questione prevede anche che “il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale”.
Non solo, in merito alla presentazione della domanda di dispensa la deliberazione prevede che il legale rappresentante dell’azienda possa farlo attraverso il modello A allegato alla circolare, corredato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio. La sezione regionale o provinciale dell’Albo a sua volta può rilasciare il provvedimento di dispensa o il provvedimento di diniego.
Per quanto concerne invece le verifiche iniziali e di aggiornamento la delibera n.7/2022 stabilisce che “la verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente” mentre “la verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità”.
CONTENUTO DELLA CIRCOLARE N.9 DEL 21 NOVEMBRE 2022
In merito alla circolare n.9 del 21 novembre 2022, il Comitato Nazionale approfondisce alcuni aspetti contenuti, come detto, nella deliberazione n.6/2017 stabilendo che in materia di dispensa dalle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico:
- Il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo per l’impresa dallo stesso rappresentata;
- le domande relative alla dispensa dalle verifiche, già presentate alla data di entrata in vigore della Deliberazione n. 7/2022, sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni, purché in possesso dei requisiti previsti;
- in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e nell’attesa dell’utilizzo delle procedure telematiche, la domanda di dispensa è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale dove ha sede l’impresa di cui si ha legale rappresentanza;
- in caso di perdita dei requisiti per la dispensa, l’impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale di tale fatto entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
In materia, invece, di affiancamento del Responsabile Tecnico la circolare sottolinea come:
- Il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa;
- l’esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell’impresa indipendentemente dalla classe d’iscrizione nella quale l’impresa stessa è iscritta; l’esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 4;
- in caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l’impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all’allegato “B” alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l’attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato;
- ai fini dell’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell’Allegato “A” alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10;
- per “dipendente” si intende il dipendente dell’impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell’allegato “A” alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017
Per quanto concerne le verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico la circolare stabilisce, inoltre, che lo stesso RT è dispensato dall’obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d’iscrizione.
Infine, nella nota dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stabilito che i Responsabili Tecnici conservano l’idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto delle domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell’iscrizione dell’impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico fino alla data del 16/10/2023 termine del periodo transitorio e che il Responsabile Tecnico che alla data dell’entrata in vigore della delibera n.6/2017 ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5