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Albo Gestori Ambientali: il Comitato Nazionale emana quattro circolari esplicative per fornire chiarimenti in tema di provvedimenti di sospensione e cancellazione, DURC, ricorsi via PEC e nominativi dei Responsabili tecnici

Albo Gestori Ambientali: il Comitato Nazionale emana quattro circolari esplicative per fornire chiarimenti in tema di provvedimenti di sospensione e cancellazione, DURC, ricorsi via PEC e nominativi dei Responsabili tecnici

11 Maggio 2018

Relativamente alla notifica dei provvedimenti di sospensione e cancellazione, il Comitato Nazionale ha chiarito che, qualora tale notifica per mancato versamento dei diritti d’iscrizione (sospensione fino al pagamento o cancellazione dopo dodici mesi di omesso pagamento) non vada a buon fine per PEC dell’impresa non valida e non funzionante e sua irreperibilità con il servizio postale, l’Albo dei gestori ambientali potrà ricorrere alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell’elenco delle imprese sospese o cancellate.

Questa pubblicazione costituirà a tutti gli effetti una notifica valida per l’azienda interessata (secondo quanto previsto dall’art.21 – bis della Legge 241/1990) e, dalla data di diffusione dell’elenco delle imprese, le stesse avranno 30 giorni di tempo per poter presentare eventuale ricorso presso il Comitato nazionale.

Nella circolare in questione viene, inoltre, indicata la seguente tempistica alle Sezioni regionali:

  • Una volta decorso il termine del 30 aprile (che rappresenta la data di scadenza del pagamento dei diritti annuali), ogni sezione deve deliberare la sospensione, entro il 20 maggio successivo, per il mancato pagamento, con decorrenza dal 15 giugno, e notificarlo all’impresa interessata;
  • Nei casi di mancata notifica (per PEC non funzionante o non valida) ogni sezione provvede a pubblicare i dati delle aziende morose sul sito web dell’Albo gestori entro il 1° giugno per provvedere alla loro sospensione;
  • La stessa procedura va seguita anche nei casi di cancellazione una volta trascorsi 12 mesi dal mancato pagamento della quota.

Per quanto concerne, invece, la verifica del DURC, il Comitato nazionale ha precisato che qualora il documento in questione risulti irregolare, la procedura di verifica della posizione contributiva dell’azienda va ripetuta nei 3 giorni precedenti la data della seduta della Sezione che decide sulla relativa domanda di iscrizione o di rinnovo dell’Albo.

Per quanto riguarda, inoltre, i ricorsi pervenuti via PEC, nella circolare n.146, il Comitato ha precisato che restano valide le istanze provenienti direttamente dalle imprese ricorrenti (dalla PEC dichiarata dalla stessa nel Registro delle imprese) anche se sprovviste di firma digitale. Vengono invece considerati irricevibili, salvo che non siano accompagnate da delega del legale rappresentante e dalla firma digitale del mittente delegato, i ricorsi provenienti da PEC diversa da quella dell’impresa.

Infine, nell’ultima circolare, il Comitato nazionale ha deciso che tra i dati dell’azienda, che verranno pubblicati sul sito web dell’Albo, comparirà anche quello del suo Responsabile Tecnico. Questa disposizione è in vigore dallo scorso 24 aprile ma verrà attuata con l’aggiornamento dei dati che ciascuna sezione regionale invierà al Comitato nazionale.

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