Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013, è stato pubblicato il nuovo Regolamento comunitario n.1407 del 18 Dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”, ovvero quegli aiuti che, non superando un certo importo nell’arco di un triennio, non sono idonei a falsare la concorrenza sul mercato e, pertanto, possono essere concessi dai singoli Stati senza dover attendere l’autorizzazione della Commissione U.E.
Il Regolamento conferma sia il massimale di aiuto generico che quello specifico dell’autotrasporto merci per conto di terzi:
Gli aiuti de minimis non comprendono quelli concessi per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, per i quali, com’è noto, vigono altre normative europee (vedi in particolare il Regolamento 595/2009, per l’acquisto di veicoli di ultima generazione).
Una delle novità di questo Regolamento è data dalla definizione di impresa unica, contenuta all’art.2, comma 2. Viene definita come tale un insieme di imprese tra le quali esista almeno una delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di altra impresa;
b) un’impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di altra impresa;
c) un’impresa ha diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
L’impresa si intende unica anche se le relazioni di cui sopra vengano instaurate tramite una o più altre imprese.
Il concetto di impresa unica è importante in quanto al raggiungimento del massimale di aiuti nel triennio, concorrono anche gli aiuti concessi ad imprese formalmente distinte ma che, tuttavia, alla stregua dei criteri prima visti devono considerarsi come un soggetto unico.
Per quanto concerne l’autotrasporto,come specifica l’art.3, comma 3 del Regolamento, laddove l’impresa svolga anche altre attività soggette al massimale dei 200.000 nel triennio, essa rimane assoggettata a quest’ultimo massimale purché lo Stato membro interessato garantisca, mediante la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 € nel triennio, e che gli aiuti de minimis non vengano utilizzati per l’acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se il nuovo soggetto può fruire di aiuti de minimis, occorre prendere in esame tutti gli aiuti de minimis concessi nel triennio precedente alle imprese che hanno partecipato all’operazione di fusione.
In caso di scissione, l’aiuto de minimis concesso prima dell’operazione viene imputato all’impresa che ne ha materialmente usufruito; se ciò non è possibile, l’aiuto è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese, alla data effettiva della scissione.
Gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di imposte ed altri oneri.
Se un aiuto è concesso in forma diversa dalla sovvenzione in denaro, il suo importo corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo calcolato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
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