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Aiuti di Stato. Al via il Registro Nazionale

Aiuti di Stato. Al via il Registro Nazionale

17 Settembre 2017

La “VISURA AIUTI” (previsto dall’art.13, comma 3 del provvedimento), “identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati l’importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l’aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell’ora di ultimo aggiornamento disponibile.

In esito alla visura, il Registro nazionale aiuti rilascia il «Codice Concessione RNA – COR».

Per quanto riguarda gli aiuti “de minimis”, la “VISURA AIUTI DE MINIMIS” (prevista all’art. 14, comma 3) identifica gli aiuti che ricadono in questo regime concessi all’impresa nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto, sono indicati l’importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale la misura è stata erogata.

In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti rilascia il «Codice Concessione RNA – COR», qualora l’importo dell’aiuto individuale per il quale è in corso la registrazione è pari o inferiore all’importo dell’aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa.

Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell’aiuto individuale qualora l’importo di quest’ultimo superi quello dell’aiuto concedibile, ferma restando la possibilità, ove prevista dal regime di aiuti, di effettuare la registrazione dell’aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile.

A partire dal 1 luglio 2020, il controllo del massimale degli aiuti de minimis già concessi verrà fatto esclusivamente mediante il Registro nazionale degli aiuti; fino a quella data, esso avverrà avvalendosi anche delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari.

E’ prevista anche la cosiddetta “VISURA DEGGENDORF” (art.15, comma 2), la quale consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

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