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Premi di produttività. Anche sull’Ivs, la decontribuzione del d.l 50/2017.
16 Maggio 2019
Inoltre, poiché il comma 16 del citato articolo 3 prevede una detrazione dalla quota annua del TFR in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota del TFR.
Ricordiamo che l‘art. 55 del d.l 50/2017 stabilisce che, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (con le modalità stabilite nel citato decreto interministeriale), in riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a € 800,00 si applichino:
- una riduzione pari a 20 punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
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