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Ag. Entrate: rimborsi spese a lavoratori in smart working, esenti IRPEF se…
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n.314 del 03 maggio 2021- che potrete leggere in allegato – ha fornito dei chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi spese, erogati dai datori di lavoro ai lavoratori in smart working in conseguenza di un accordo sindacale di secondo livello o di un regolamento aziendale.
La società istante ha interpellato l’Agenzia sulla liceità del tenere indenni i dipendenti dalle spese affrontate per ragioni lavorative, quando operano presso la propria abitazione, riconoscendo loro un rimborso 0,50 euro per ogni giorno di lavoro da casa.
L’Agenzia, nel rispondere all’istante, ha ricordato una serie di regole alla base dell’esenzione Irpef di rimborsi spese.
In particolare, il principio di mera reintegrazione patrimoniale del dipendente, fa sì che i rimborsi siano esenti quando si tratti di spese di competenza del datore, ma anticipate, per suo conto, dal dipendente (es per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore come la carta per la stampante).
In questo caso, infatti, si tratta di somme che non rappresentano un arricchimento per il lavoratore, ma che si riferiscono a spese sostenute nell’interesse esclusivo datoriale.
Quando invece il rimborso ha natura forfettaria, l’esenzione Irpef scatta solo quando il legislatore ha previsto un criterio volto a determinarne la quota riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro; diversamente “i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, vanno individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili per evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.”
Ciò è avvenuto nel caso analizzato dall’Agenzia, visto che l’azienda, nella sua istanza, aveva dimostrato che l’importo del rimborso giornaliero fissato in euro 0,50, risultava inferiore rispetto al risultato relativo al costo giornaliero stimato (pari a euro 0,5135) e a quello risparmiato dalla Società (pari a euro 0,5105).
Di conseguenza, tali rimborsi potevano riferirsi a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore, cosa su cui ha convenuto l’Agenzia delle Entrate.

