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ACCORDI DI PRODUTTIVITA’ 2014: scatta la fiscalità agevolata al 10%
Sulla G.U. n. 98 del 29 aprile u.s. è stato finalmente pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio scorso, che rende operativa la misura inerente la detassazione dei premi di produttività, per il periodo compreso tra 1° gennaio ed 31 dicembre 2014 come stabilito dalla Legge di stabilità 2013.
In questo periodo, le somme, erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.
La tassazione agevolata può essere applicata a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente che non abbiano superato, nell’anno 2013, la soglia di 40 mila euro (tetto inalterato rispetto all’anno scorso), entro un importo imponibile non superiore a 3.000 euro lordi (l’anno scorso il limite era 2.500 euro).
Sono confermate per l’anno 2014 le modalità di applicazione dell’agevolazione, già in atto nell’anno 2013, e pertanto le voci retributive detassabili sono le medesime di quelle previste dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013.
Il regime fiscale agevolato potrà quindi essere applicato, in esecuzione di specifici accordi sindacali facenti espresso riferimento ad indicatori di produttività, redditività, qualità della prestazione del lavoratore ovvero, in alternativa, sulle voci retributive erogate in esecuzione di accordi sindacali che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie;
c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
Proprio in quanto il DPCM conferma esplicitamente le medesime modalità di applicazione previste l’anno precedente, è ancora valida l’indicazione contenuta nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 dello scorso 03/04/2013 che imponeva l’obbligo ai datori di lavoro di depositare presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente gli accordi collettivi, corredati da un’autodichiarazione di conformità alle disposizioni dello stesso DPCM.
I termini entro cui effettuare il deposito, come recitava la Circolare Ministeriale n. 15/2013, variano in base alla data di stipula dell’accordo:
• gli accordi sottoscritti prima del 14 maggio 2014 (data di entrata in vigore del DPCM) dovranno essere depositati entro il 12 giugno 2014;
• gli accordi sottoscritti successivamente al 14 maggio 2014 dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione;
• gli accordi già depositati, a qualsiasi titolo, non dovranno essere depositati nuovamente; in tal caso sarà sufficiente inviare, sempre entro il 12 giugno 2014, alla Direzione Territoriale (anche tramite posta elettronica certificata) la sola autodichiarazione di conformità contenente gli estremi dell’accordo già depositato