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Accise: dal 2 al 31 gennaio 2026 sarà possibile presentare le domande di rimborso relative al 4° trimestre 2025
L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha reso noto che sono stati pubblicati i documenti ed il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso accise riferite al 4° trimestre del 2025, ovvero quello relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2025 ed imputabili a tali mesi di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci per conto di terzi e appartenenti alla classe ecologica Euro V o superiore.
Anche in questa occasione, per la corretta compilazione della domanda di recupero, sarà necessario tenere in considerazione quanto disposto dal Decreto interministeriale del 14 maggio 2025 in tema di riallineamento di accise (di cui abbiamo dato ampia diffusione dalle pagine del nostro sito web), per effetto del quale, a decorrere dal 15 maggio 2025 le accise su gasolio per autotrazione sono state incrementate di 15 centesimi per 1000 litri passando così da 617,40 euro a 632,40.
Allo stesso tempo il decreto sopramenzionato, ai fini di incentivare l’impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, come i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrottrattamento (HVO), ha lasciato inalterate le accise a 617,40 euro per 1000 litri di prodotto.
Tutto ciò ha determinato, pertanto, una modifica della dichiarazione che le imprese di autotrasporto hanno prodotto per il secondo e terzo trimestre 2025 e che si protrae, seppur con delle piccole modifiche, anche nella dichiarazione del 4° trimestre.
Più nello specifico, per il 4° trimestre 2025 sono previsti tre riquadri che dovranno essere compilati così come di seguito indicato:
nel riquadro A-1 si dovranno inserire i consumi di gasolio canonici per i quali è previsto un aumento dell’importo rimborsabile pari 229,18 euro per mille litri a fronte di un aggravio di accise su 1000 litri pari a 632,40, così come previsto dal decreto di allineamento delle accise tra gasolio e benzina sopracitato;
nel riquadro A-2 si dovranno inserire i consumi dei soli gasoli paraffinici che soddisfano le condizioni previste dal decreto legislativo 43/2025 vale a dire quei gasoli maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale (HVO) per i quali l’aliquota di accisa è pari a 617,40 euro per mille litri di prodotto a fronte di un rimborso pari a 214,18 euro.
nel riquadro A-3 si dovranno inserire i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi da idrotrattamento (HVO) di cui non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni previste dal Dlgs 43/2025.
La circolare delle dogane in oggetto ricorda inoltre che “Laddove l’avente diritto al rimborso sia impossibilitato a reperire le sopra richiamate informazioni o, comunque, non ne sia a conoscenza, procede a differenziare i consumi del relativo HVO da quelli del carburante di cui alle ipotesi suddette, da imputare al Quadro A-3.
Il medesimo Quadro A-3 è, inoltre, destinato ai rifornimenti di gasolio commerciale (incluso HVO di qualsiasi tipologia) effettuati da distributori privati, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto prima del 15 maggio 2025, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel presente trimestre di consumo”
Si ricorda che all’indirizzo internet Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2025 – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati.
In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.
Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel modello F24 è sempre il “6740”.
Relativamente alle modalità di compilazione dei Quadri A-n della dichiarazione del presente trimestre, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n.43/2025, appare utile precisare che:
nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1° ottobre” e “31 dicembre” dell’anno 2025;
la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di carburanti indicati nello specifico Quadro A-n, riforniti tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025;
nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli, in ciascun Quadro A-n, ai litri di carburante consumati inseriti nella specifica colonna e riforniti nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2025 anche, laddove necessario, ripartendo per Quadro A-n il totale dei chilometri percorsi dal mezzo nel periodo (differenza della lettura del contachilometri a fine e inizio periodo), sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto o, in alternativa, sulla base dei rifornimenti (litri) effettuati per ciascun carburante.
Si rammenta, infine, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2027.
