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ACCISE: dal 1 ottobre al via la richiesta di rimborso per i consumi del III trimestre
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i trasportatori che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t.
È importante ricordare che, in seguito alle nuove normative introdotte con la Legge di stabilità 2016, del dicembre 2015, il beneficio non spetta più per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.
Gli autotrasportatori di cose per conto di terzi comproveranno i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2018.
Inoltre l’Agenzia delle Dogane informa che, a partire dal III trimestre 2016, nel caso di invii telematici delle domande di rimborso delle accise, sarà operativa una modifica della struttura del file di esito successivo all’invio telematico delle dichiarazioni trimestrali.
A partire dagli invii telematici afferenti il 3° trimestre 2016, infatti, il file di esito, in caso di riscontro di inidoneità per più automezzi, conterrà l’elenco di tutti gli automezzi esclusi dal beneficio.







