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Accise: dal 1° aprile al 2 maggio sarà possibile presentare le domande di rimborso relative al I° trimestre 2022

Accise: dal 1° aprile al 2 maggio sarà possibile presentare le domande di rimborso relative al I° trimestre 2022

31 Marzo 2022

Sul portale online dell’ADM – Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono stati pubblicati i documenti e il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso accise al primo trimestre del 2022, ovvero quello relativo alle spese in carburante sostenute dalle aziende di trasporto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.

La domanda potrà essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2022 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società. Ricordiamo che le accise sul gasolio per autotrazione potranno essere recuperate solamente dai veicoli appartenenti alle classi ecologiche Euro V o superiore, così come previsto dal Decreto Legge n.157 del 19 dicembre 2019 (cosiddetto Decreto Fiscale), ciò significa che il IV trimestre 2020 rappresenta l’ultimo valido per il recupero accise degli Euro IV.

Per quanto attiene l’importo rimborsabile ricordiamo che, per effetto di quanto contenuto nel D.L 21 marzo 2022, n.21 recante “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina l’aliquota di accisa, dal 22 marzo scorso, è stata ridotta da 617,40 a 367,40 euro per mille litri di prodotto fino al prossimo 21 aprile. Pertanto, ciò comporta che i litri di gasolio consumati agevolabili, afferenti al primo trimestre 2022, sono quelli ricompresi nel periodo 1° gennaio – 21 marzo 2022 risultanti:

  • dalla descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
  • dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
  • nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.

In virtù di quanto sopra descritto, nel “Frontespizio” della dichiarazione di rimborso del primo trimestre 2022 il periodo di riferimento viene confermato nella sua interezza (1° gennaio – 31 marzo 2022) mentre il campo dei “Litri consumati agevolabili” è ristretto all’intervallo temporale che va dall’1° gennaio al 21 marzo 2022.

Di contro, sono esclusi dall’agevolazione i litri di gasolio consumati imputabili a rifornimenti da distributore stradale o riferibili a carburante consegnato ad apparecchi di distribuzione per uso privato tra l’inizio della giornata del 22 marzo e la fine della giornata del 31 marzo 2022.

 sono confermati i 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto e che all’indirizzo internet  Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2022 – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati.

In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del II° trimestre 2021, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2022 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 Giugno 2023.

Come già anticipato in una nostra precedente newsanche in questo trimestre è prevista la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, per il cui riscontro le dogane hanno introdotto delle novità nel quadro A-1 del modello, ed in particolare:

  • Nel campo “TARGA” non vanno più indicati i dati (targa, titolo di possesso, ecc..) riferiti a semirimorchi e rimorchi, eccettuati i mezzi speciali più avanti descritti;
  • Nella colonna “KM PERCORSI”, vanno indicati i Km effettivamente percorsi dal mezzo nel trimestre di riferimento, e quindi la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto della domanda di recupero delle accise, e quello rilevato alla fine del trimestre precedente. Non occorre più riportare il totale dei chilometri registrato dal contachilometri alla fine del trimestre, fermo restando che l’esercente deve tenerne contabilizzazione da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane. Qualora l’inizio e/o la fine del possesso non coincidano con la durata del trimestre, nella colonna in questione andranno riportati i Km effettivamente percorsi nel periodo di riferimento;
  • È stata introdotta la colonna denominata “Mezzi Speciali”, riservata ai semirimorchi o rimorchi per trasporti specifici, muniti di attrezzature permanentemente installate alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o da idonea documentazione. In questo caso, il possessore del rimorchio/semirimorchio ed intestatario delle fatture di acquisto del gasolio utilizzato per azionare queste attrezzature, è chiamato a compilare il Quadro A -1, riportando nella citata colonna uno dei seguenti valori:
    • 1, per i Gruppi refrigeranti;
    • 2, per i sistemi pneumatici di scarico.

Inoltre, per questi mezzi, nella colonna “Km percorsi” andranno specificate le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, registrate dal contaore di cui è fornito l’impianto speciale; anche in questo caso occorrerà riportare la differenza tra la fine del trimestre attuale e la fine di quello precedente oppure, in caso inizio/fine possesso nel corso del trimestre, le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso.

Per i mezzi speciali privi del contaore, l’esercente dovrà darne notizia all’Ufficio delle dogane competente a ricevere la domanda di rimborso, al fine di adottare un sistema di rilevazione anche indiretta dei consumi fino al termine accordato dallo stesso Ufficio.

Se non già presentate, alla dichiarazione occorre allegare le carte di circolazione dei mezzi speciali, insieme agli eventuali attestati (es.certificati ATP) che ne sono parte integrante.

Da ultimo, l’Agenzia ricorda che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.”

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