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Accise: dal 1° al 30 aprile 2026 sarà possibile presentare le domande di rimborso relative al I trimestre 2026
L’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha reso noto, attraverso la circolare 196676 del 27-03-2026, che sono stati pubblicati i documenti ed il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso delle accise del 1° trimestre 2026, ovvero quello relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2025 ed imputabili a tali mesi di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiori alle 7.5 tonnellate, adibiti al trasporto merci per conto di terzi e appartenente alla classe ecologica EURO 5 e EURO 6.
Attenzione però perché, anche in questa occasione, per la corretta compilazione della domanda di recupero, sarà necessario tenere in considerazione quanto disposto dal decreto-legge 18 marzo 2026 n.33 in tema di variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante che, a decorrere dal 19 marzo, è stata ridotta ad euro 472,90 euro per mille litri invece di 672,90 come era fino a tale variazione.
Allo stesso tempo, il decreto sopramenzionato, ai fini di incentivare l’impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, come i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrottrattamento (HVO), ha lasciato inalterate le accise a 617,40 euro per 1000 litri di prodotto.
Più nello specifico, per il primo trimestre 2026 sono previsti cinque riquadri che dovranno essere compilati così come di seguito indicato:
- nel riquadro A-1 per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo, devono essere indicati i consumi di gasolio per i quali l’importo rimborsabile è pari 268,68 euro, determinato tenendo conto dell’aliquota di accisa applicata, pari a 672,90 per mille litri;
- nel riquadro A-2 per il periodo 19 marzo al 31 marzo si dovranno inserire i consumi di gasolio per i quali l’importo rimborsabile è pari a 69,68 euro per mille litri, tenuto conto dell’aliquota di accise applicabile, pari a 472,90 euro per mille litri.
- nel riquadro A-3 per il periodo 1° gennaio al 31 marzo si dovranno inserire i consumi relativi ai gasoli paraffinici che soddisfano le condizioni previste dal decreto legislativo 43/2025 vale a dire quei gasoli maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale (HVO) per i quali l’aliquota di accisa è pari a 617,40 euro per mille litri di prodotto a fronte di un rimborso pari a 214,18 euro.
- nel riquadro A-4 per il periodo 1° gennaio al 18 marzo si dovranno inserire i consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi da idrotrattamento (HVO) di cui non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni previste dal Dlgs 43/2025 per i quali l’importo rimborsale è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto.
- nel riquadro A-5 per il periodo 19 marzo al 31 marzo si dovranno inserire i consumi relativi ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi da idrotrattamento (HVO) di cui non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni previste dal Dlgs 43/2025 per i quali l’importo rimborsale è pari a 69,68 euro per mille litri di prodotto.
Si ricorda che all’indirizzo Internet Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026 – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati.
In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.
Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel modello F24 è sempre il “6740”.
Relativamente alle modalità di compilazione dei Quadri A-n della dichiarazione del presente trimestre, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n.43/2025, appare utile precisare che:
nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date:
- delle date “1° gennaio” e “18 marzo” dell’anno 2026 per i quadri A-1 e A-4
- delle date “19 marzo” e “31 marzo” dell’anno 2026 per il quadro A-2
- delle date “1° gennaio” e “31 marzo” dell’anno 2026 per i quadri A-3 e A-5
la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di carburanti indicati nello specifico Quadro A-n, riforniti nel periodo individuato nel medesimo Quadro;
nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli, in ciascun Quadro A-n, ai litri di carburante consumati inseriti nella specifica colonna e riforniti nel periodo indicato in ciascun Quadro A-n anche, laddove necessario, ripartendo per Quadro A-n il totale dei chilometri percorsi dal mezzo nel periodo (differenza della lettura del contachilometri a fine e inizio periodo), sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto o, in alternativa, sulla base dei rifornimenti (litri) effettuati per ciascun carburante.
Si rammenta, infine, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2026, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2028.
