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ACCISE: al via le richieste di rimborso per i consumi di gasolio del II trimestre 2014
Com’è noto a seguito delle modifiche che l’art.61 del D.L. 24/01/2012, n.1 – convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 n.27 – ha introdotto nel testo del D.P.R. 09/06/2000, n. 277, recante la disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto, la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio in oggetto deve essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
Per questo l'Agenzia delle Dogane, con la nota RU 68241 del 27 giugno 2014, che alleghiamo alla news, informa che è stato predisposto e può essere scaricato, dal sito web dell'Agenzia, il software che permetterà agli aventi diritto di ottenere il rimborso della quota parte delle accise sul consumo totale di prodotti petroliferi per autotrazione utilizzati nel corso del II trimestre del 2014.
La nota ricorda che la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2014, anche se, come è noto, la mancata presentazione entro quella data della dichiarazione non pregiudica il diritto ad ottenere, anche successivamente, il beneficio, purché entro i due anni da quando la stessa avrebbe dovuto presentarsi e quindi, per il secondo trimestre del 2014, entro il 31 luglio 2017.
In attuazione dell’art.61, comma 4, del D.L. n.1/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n.27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
€ 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2014.
Hanno diritto al beneficio del rimborso delle accise:
• gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
• gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
• le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
• gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Il diritto all’utilizzo del credito d’imposta, sorge automaticamente se, trascorsi 60 gg dal ricevimento, da parte dell’Ufficio delle Dogane, della dichiarazione l’Ufficio non esprime alcuna obiezione (silenzio/assenso) (art. 4.2 del D.P.R 277/2000).
Qualora l’Ufficio delle Dogane richiedesse ulteriori specificazioni, il credito sorgerà 60 giorni dopo il ricevimento degli elementi e della documentazione richiesti. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 entro il 31 Dicembre 2015.
Il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito, non utilizzata tramite compensazione entro il 31/12/2015, potrà essere chiesto, all’Ufficio delle Dogane competente, entro il 30 Giugno 2016
Il codice tributo da indicare sull’F24 è il 6740.
Il credito per le accise è compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Non operano infatti le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Allegato – 1 – La nota che informa della predisposizione del software