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ACCISE: al via il recupero – ma non per gli Euro 0 – di quelle del I trimestre 2015
L’importo rimborsabile tiene conto della diminuzione dell’accise sul gasolio operativa dal 1 Gennaio di quest’anno, per effetto della quale la stessa ammonta ora a 617,40 €/1.000 litri di prodotto.
Pertanto, la misura del rimborso passa ad € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro).
Saranno rimborsabili solo gli acquisti di gasolio per i quali gli autotrasportatori c/terzi interessati siano in possesso di regolare fattura di acquisto quietanzata, essendo loro preclusa la dimostrazione degli acquisti mediante scheda carburante.
Inoltre, da questo trimestre, i veicoli euro 0 e inferiori non potranno più beneficiare del rimborso delle accise, come previsto dalla Legge di Stabilità del 2015 (art.1, comma 233 della legge 190 del 23.12.2014).
A tal fine, la Nota dell’Agenzia precisa che:
- il soggetto che presenta la dichiarazione attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato su veicoli euro 0 o inferiore;
- sono classificabili come appartenenti alla categoria euro 0 o inferiore, i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.
L’Agenzia delle dogane aveva già comunicato, con nota del 20/03/2015, prot. RU/3173, che, sul proprio sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it – sezione dogane/accise, è disponibile il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione.
Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:
- trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I;
- oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta.
Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al I trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 Dicembre 2016, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate c’è tempo fino al 30 Giugno 2017.
Per chi utilizza il metodo della compensazione, il codice tributo da indicare nel mod. F24, è sempre il “6740”.
I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
Le imprese devono prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Aggiungiamo poi che ogni “furbata” rischia di determinare un effetto assai sgradevole: infatti l’Amministrazione fiscale terrà conto dei consumi di gasolio in sede di Studi di settore e – lo ricordiamo – il gasolio consumato è uno degli indicatori più importanti nella definizione dei ricavi presuntivi dell’impresa.