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Accesso, stabilimento, subvezione: dal 21 febbraio è operativo il Regolamento UE 2020/1055, senza che il Governo abbia predisposto alcunché per evitare il caos e per sfruttarne le norme per fare pulizia nel mercato dell’autotrasporto

Accesso, stabilimento, subvezione: dal 21 febbraio è operativo il Regolamento UE 2020/1055, senza che il Governo abbia predisposto alcunché per evitare il caos e per sfruttarne le norme per fare pulizia nel mercato dell’autotrasporto

23 Febbraio 2022

Il Regolamento UE 2020/1055 che disciplina la riforma dell’autotrasporto internazionale prevista dal Primo Pacchetto Mobilità è operativa dallo scorso 21 febbraio.

Le nuove norme riguardano tanto la disciplina dell’accesso alla professione, con l’obiettivo di qualificare ulteriormente i requisiti delle imprese che svolgono l’attività di autotrasportatore, che norme per il contrasto al cabotaggio stradale permanente, che l’obbligo del rientro nel Paese di stabilimento dell’impresa dell’autista e del veicolo industriale impegnato nel trasporto internazionale, trascorse otto settimane dall’inizio del servizio.

Per quanto concerne l’accesso alla professione, in particolare, il Regolamento innova profondamente i contenuti del requisito dello “stabilimento”, ossia delle condizioni per aprire e mantenere una società di autotrasporto in conto terzi che non sia una “letter box”, ossia una società di comodo, che abbia solamente una sede formale in un Paese, senza tuttavia svolgere sul posto una reale attività di trasporto  

Ciò significa che ora le imprese devono avere nel Paese dove hanno sede un numero congruo di dipendenti, di locali e di veicoli industriali sulla base dei volumi di trasporto fatturati.

Questa disposizione, che a giudizio di ASSOTIR, può costituire una potente arma contro l’eccesso di subvezione, in cui il primo vettore, senza assumersi gli oneri e le responsabilità del trasporto, scarica su un secondo vettore (e magari, anche se ciò sarebbe vietato, su un terzo o un quarto……..) gli oneri ed i rischi dell’attività.

Non per caso ASSSOTIR ha chiesto che lo Stato italiano fissi un limite inderogabile alla subvezione, stabilendo che non possa essere considerato trasportatore chi, nel corso dell’anno, trasferisca più del 20% dei servizi che gli sono stati commissionati ad altro vettore.

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2020/1055, cambiano pure i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale che le imprese di autotrasporto devono rispettare per accedere alla professione o per mantenere la loro iscrizione ai Registri Nazionali.

A quersto appuntamento il Governo italiano arriva totalmente impreparato: non solo non ha risolto la questione del mantenimento o meno del filtro all’ingresso nel mercato di altre imprese rappresentato oggi dall’obbligo di immatricolare almeno 80 ton. O acquistare l’intero parco veicolare di un’impresa che cessi.

Ma, nonostante il Regolamento sia autoapplicativo, ovvero non avrebbe bisogno di nessun atto nazionale per divenire obbligatorio per tutti, il Governo non ha ancora stabilito le disposizioni per le quali il Regolamento lascia una certa libertà, con il risultato che potrebbe determinarsi una crescita del contenzioso da parte di chi volesse entrare nel mercato con le regole del 2020/1055 e chi invece pretenda il rispetto delle norme fino ad oggi in vigore.

Sempre il 21 febbraio 2022 è entrato in vigore anche l’obbligo di rientro dei veicoli industriali nella sede di stabilimento dell’azienda al termine dell’ottava settimana di viaggio consecutivo all’estero.

Ciò interessa soprattutto quei vettori che per sfruttare al massimo i bassi costi degli autisti li mandano in missione nel trasporto internazionale o nel cabotaggio terrestre ininterrottamente per lunghi periodi di tempo.

Su questa norma vi sono pesanti contestazioni dai Paesi dell’Europa orientale, che negli ultimi decenni hanno costituito enormi flotte di camion che, forti dei bassissimi costi operativi propri di quei Paesi, praticano una concorrenza tariffaria in tutto il continente.

Secondo le imprese di questi Paesi, far rientrare in sede tutti questi veicoli, spesso vuoti, comporta costi elevati che ne riducono la competitività.

Cambiano infine, anche le regole del cabotaggio stradale.

Resta il limite dei tre viaggi nella settimana successiva all’ingresso del veicolo industriale in un Paese terzo per un trasporto internazionale, ma ora dopo tale periodo il camion deve uscire dal Paese e non vi può rientrare per i quattro giorni successivi (periodo di raffreddamento).

Le nuove regole sul cabotaggio prevedono anche che ogni Paese possa decidere se la percorrenza iniziale o finale di un trasporto intermodale svolta da un veicolo con targa estera venga considerato di cabotaggio e quindi sottoposto ai limiti dei tre viaggi settimanali e al periodo di raffreddamento.

Ricordiamo, infine, che dal 2 febbraio è operativi il Portale UE che le imprese interessate al cabotaggio devono utilizzare per segnalare preventivamente tempi e modalità del distacco che investe gli autisti impegnati nelle operazioni di cabotaggio o di cross-trade.

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