News

80 euro in busta paga: l’Agenzia delle Entrate spiega ai datori di lavoro come procedere

18 Maggio 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 Aprile scorso è stato pubblicato il Decreto Legge n. 66 del 24 Aprile che, tra le altre novità introdotte per favorire la competitività del sistema Italia, ha previsto una particolare misura per ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti ed assimilati: si tratta del riconoscimento in busta paga di un credito di 640 € per il 2014 (circa 80 € al mese, tenuto conto di quanto manca alla fine dell’anno), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 €, che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia limite di 26.000 €.

Il riconoscimento di questo bonus è sottoposto a determinate condizioni e, inoltre, la sua erogazione è stata affidata ai datori di lavoro – sostituti d’imposta; per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 8/E del 28 Aprile, in cui ha fornito i primi chiarimenti per rendere operativa la misura.

Successivamente, in relazione alle numerose questioni che la lettura del Decreto ha sollevato, soprattutto di ordine pratico, relativo agli adempimenti dei sostituti d’imposta per rendere operativa la misura e corrispondere effettivamente la somma ai propri dipendenti, l’Agenzia è tornata sull’argomento con un’ulteriore Circolare, la n. 9E del 14/05/2014.

Di seguito diamo conto del contenuto delle due Circolari, ambedue pubblicate, come pure il Decreto Legge 66/2014, nella sezione NORMATIVA del nostro sito.

La Circolare n. 8E del 28 aprile 2014

Con la Circolare in parola, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi, necessari chiarimenti in ordine alle questioni che i sostituti di imposta dovranno affrontare per decidere chi tra i propri dipendenti debba ricevere il beneficio, come calcolarlo, come erogarlo e come recuperare successivamente le somme erogate a valere sui versamenti fiscali periodici che il sostituto d’imposta è tenuto a

I SOGGETTI BENEFICIARI

La misura contenuta nel Decreto è stata prevista a favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di redditi assimilati ai sensi dell’art. 50, comma 1 del TUIR (tra cui i soci lavoratori di cooperative ed i collaboratori coordinati e continuativi):

–     quando l’imposta lorda determinata su questi redditi, superi l’ammontare delle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1, art. 13 del TUIR (è irrilevante che l’imposta lorda venga poi ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quella sopra indicata – es, per quella legata ai famigliari a carico)

e,

–     il contribuente, per il periodo d’imposta 2014, sia titolare in un reddito complessivo non superiore a 26.000 €, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AI SOSTITUTI D’IMPOSTA.

L’art.1, comma 4 del decreto prevede che il credito venga riconosciuto in via automatica e ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, a partire dal primo periodo di paga utile. Di conseguenza, il riconoscimento del beneficio non richiede una richiesta del lavoratore e deve avvenire a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di Maggio, salvo che, per ragioni tecniche non meglio definite, legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, l’erogazione non debba slittare nel successivo mese di Giugno.

Pertanto, le formalità a cui sono chiamati i sostituti d’imposta, sono le seguenti:

– determinare la spettanza o meno del credito in base ai dati reddituali a disposizione ed a quelli eventualmente comunicati dal lavoratore (a proposito, ad esempio, di altri redditi percepiti in virtù di ulteriori rapporti di lavoro intercorsi nel 2014);

– rapportare il credito al periodo di lavoro nell’anno. Infatti, il credito annuo di 640 € (o quello minore per i redditi compresi tra i 24.000 € ed i 26.000 €) deve essere rapportato alla durata del rapporto di lavoro eventualmente inferiore all’anno (si pensi, ad esempio, alle assunzioni intervenute nel 2014). La circolare precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014, va effettuato secondo le ordinarie regole in materia;

– recuperare il credito riconosciuto, utilizzando:

  • fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga.

In proposito, l’Agenzia ha precisato che nell’ammontare complessivo utilizzabile rientrano anche le ritenute relative all’Irpef, alle addizionali regionali e comunali e quelle relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà;

  • per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per lo stesso periodo di paga,

che quindi non vanno versati. Questi contributi vengono poi scomputati dall’Inps dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente all’erario, nella sua qualità di sostituto d’imposta.

Il credito è specificato all’interno del modello CUD, mentre gli importi non versati dovranno essere indicati nel modello 770.

CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA.

Questi soggetti potranno chiedere il credito, utilizzando la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2014.

CREDITO NON SPETTANTE

Se, per errore, il credito viene assegnato ad un soggetto che non ne aveva diritto (ad esempio perché titolare di altri redditi, per un totale superiore a 26.000 €), egli deve darne notizia al sostituto d’imposta affinché proceda al recupero delle somme erogategli indebitamente, a partire dagli emolumenti corrisposti dal periodo di paga successivo a detta comunicazione e, in ogni caso, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

LA RILEVANZA DEL CREDITO.

Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionali e comunali

La Circolare n. 9E del 14 maggio 2014

Con questa nuova Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati, prevista dall’art. 1 del decreto legge 66/2014, in corso di conversione in Legge.

Tra gli aspetti oggetto di questo nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate (fornito nella forma della domanda/risposta), segnaliamo i seguenti:

A. SOGGETTI BENEFICIARI.

–     Il beneficio spetta anche ai lavoratori non residenti fiscalmente in Italia, in presenza delle condizioni previste dalla norma istitutiva (che ha introdotto un nuovo comma, l’1bis, all’interno dell’art. 13 del TUIR), e cioè:

•     l’imposta lorda determinata sul reddito da lavoro (che deve essere imponibile in Italia), superi l’ammontare delle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1, art. 13 del TUIR;

•     il reddito complessivo del contribuente, prodotto nel nostro Paese, non superi i 26.000 € (da 24.000 € a 26.000 € l’importo del credito diminuisce fino ad azzerarsi).

–     rientrano tra i soggetti beneficiari anche i lavoratori in cassa integrazione guadagni, o che percepiscono indennità di mobilità o di disoccupazione (in questi casi, all’erogazione provvede l’ente che corrisponde questi trattamenti, in qualità di sostituto d’imposta), e gli eredi del lavoratore deceduto entro il mese di Aprile u.s

B. CALCOLO DEL CREDITO.

  1. Come l’Agenzia aveva già chiarito nella precedente circolare esplicativa del 28 Aprile, il datore di lavoro è chiamato a compiere una serie di attività propedeutiche al riconoscimento del bonus al lavoratore. In particolare egli deve:

1.   verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro, rispetto alle detrazioni per lavoro;

2.   calcolare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo, tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell’anno;

3.   determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga.

In merito al punto 1), l’Agenzia ha affermato che sia l’imposta lorda che le detrazioni da lavoro dipendente, vanno calcolate sullo stesso reddito.

In merito al punto 2), l’Agenzia ha chiarito che per i periodi di lavoro del 2014 inferiori a 365 gg, l’importo del credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorativi nell’anno.

Pertanto, un lavoratore con reddito complessivo di 22.000 € che:

a)   ha terminato di lavorare il 30 Aprile 2014 (120 gg di lavoro nel 2014), avrà diritto ad una parte del credito, pari a 640/365 x 120 = 210,41 €

b)   ha iniziato a lavorare dal 3 Giugno 2014 (212 giorni di lavoro fino al 31.12.2014), avrà diritto a ricevere 371,73 € (640/365×212).

In relazione al punto 3) il credito va riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di Maggio o, eccezionalmente, nel mese di Giugno in presenza di ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni.

Il credito deve essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorativi.

L’Agenzia ha riportato nella sua circolare un esempio di suddivisione del beneficio nel periodo di paga maggio/dicembre 2014 evidenziando, tuttavia, che:

•     i datori di lavoro possono avvalersi di altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del beneficio tra le retribuzioni del 2014;

•     per i rapporti di lavoro protrattisi per tutto il 2014, può anche non tenersi conto dell’esatto numero di giorni di ciascun mese. Pertanto, i 640 € del credito su base annua potranno erogarsi in misura pari ad 80 € al mese in ciascuna delle 8 mensilità che vanno da Maggio a Dicembre 2014. Se, invece, l’erogazione dovesse iniziare da Giugno 2014, l’importo sarebbe di 91,43 € al mese;

•     non è consentito dividere l’importo di 640 € su base annua per 12 mensilità, e riconoscere 53,33 € per i mesi da Maggio a Dicembre 2013, erogando solo a conguaglio la differenza (213,33 €).

  1. Per i lavoratori assunti nel 2014 che, sempre nello stesso anno, hanno intrattenuto precedenti rapporti di lavoro, il bonus viene riconosciuto dal nuovo datore di lavoro, il quale dovrà tener conto della retribuzione già erogata durante il precedente rapporto, soltanto se il lavoratore gli ha consegnato il relativo CUD.
  2. Per i lavoratori che intrattengono più rapporti di lavoro contestuali:
    • se la somma dei redditi supera la soglia dei 26.000 €, non hanno diritto al bonus e devono comunicare questa circostanza ai sostituti d’imposta;
    • se la somma dei redditi non supera la suddetta soglia dei 26.000 €, il lavoratore deve chiedere di non riconoscere il credito ad uno dei due sostituti d’imposta.
  3. I redditi assoggettati a cedolare secca, concorrono a determinare il reddito complessivo utile per il riconoscimento del beneficio. Diversamente, al calcolo di questo reddito non concorre quello assoggettato ad imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività.
  4. Infine, il recupero mediante compensazione in F24 delle somme erogate ai lavoratori per il beneficio in esame, non è soggetto al limite annuale di 700 mila € previsto dall’art. 34 della Legge 388/2000.
Che cos’è il Sistema Assotir

Assotir mette al tuo servizio un sistema di servizi e strumenti volti a garantire risposte efficaci e immediate alle esigenze legali, di gestione aziendale, tecniche e di formazione proprie di ogni azienda nel settore dell’autotrasporto.

Entra nel Sistema Assotir e beneficia di un’assistenza completa.

Iscriviti all’area riservata
Per essere aggiornato sulle ultime normative e ricevere le nostre newsletter.
Iscriviti
Torna su
Sede Nazionale

Via Villa San Giovanni, 18 00173 Roma
Telefono +39 06 72 21 815
Fax +39 06 72 960 490
C.F. 97057920585 • P.IVA 09422431008

Tutte le sedi

Redazione e contenuti portale web:
M. Sarrecchia
A. Manzi

Puoi chiamarci tutti i giorni dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 al seguente numero:

© Assotir | P.IVA 01430150746. All Rights Reserved.
Sito realizzato da Thinknow