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Albo gestori ambientali, apportate modifiche ed integrazioni ai criteri ed ai requisiti per l’iscrizione alle categorie 1, 4 e 5
Le modifiche introdotte riguardano principalmente la categoria 1, sia in tema generale per ciò che riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, sia per le sue sottocategorie particolari (attività di spazzamento meccanizzato; raccolta rifiuti ingombranti e multimateriale, raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali; di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi; di rifiuti da centri di stoccaggio a impianti di recupero e smaltimento; di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade e raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sulle spiagge o rive dei corsi d’acqua).
Queste variazioni sono state apportate con l’obiettivo ultimo di alleggerire la dotazione minima di veicoli e di personale impiegati per queste attività in relazione allo sviluppo tecnologico e agli strumenti realmente necessari per svolgerle.
Anche per ciò che attiene le categorie 4 (raccolta rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (trasporti rifiuti speciali pericolosi), sono state introdotte delle piccole modifiche volte a consentire l’iscrizione delle imprese dotate di veicoli con piccole portate (il limite è passato da 1 tonnellata a 0,5) nella classe minore F (quella riguardante i quantitativi inferiori alle 3mila tonnellate).
Ovviamente queste variazioni verranno applicate solo dopo la scadenza delle iscrizioni già effettuate nelle categorie in esame che rimangono valide ed efficaci come stabilito dall’art.3 della delibera n.5 del 3 novembre 2016; al momento del loro rinnovo quinquennale, invece, verranno applicati i nuovi criteri e requisiti previsti dalla nuova delibera n.8 del 12 settembre 2017.
In allegato è possibile scaricare il testo della Delibera 8/2017
