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Chiarimenti sulla registrazione sul Libro Unico del Lavoro dell’orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di registrazione sul Libro Unico del Lavoro dell’orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto, con particolare riferimento alla ipotesi in cui in azienda siano stati sottoscritti accordi di forfetizzazione della indennità di trasferta e del compenso per lavoro straordinario, rispondendo al seguente quesito “se sia coerente una rilevazione semplificata della sola presenza/assenza al lavoro dell’autista attraverso l’apposizione della lettera “P” (ovvero “A”) sul LUL, dal momento che in tali casi la specificazione della esatta durata della prestazione lavorativa resa in regime di straordinario non sarebbe necessaria per la determinazione delle relative poste retributive”.
Sul solco dei suoi precedenti orientamenti l’INL ricorda che anche in caso di pagamento a forfait dello straordinario è comunque obbligatoria la registrazione dell’orario di lavoro effettivo, che è consentito annotare in un momento successivo rispetto al mese di competenza, al più tardi – precisa l’Ispettorato – entro 4 mesi dallo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Si ricorda che con l’interpello n. 63/2009 del 31 luglio 2009, il Ministero del Lavoro aveva precisato che per i lavoratori mobili dell’autotrasporto “attesa la distribuzione multiperiodale dell’orario da parte del CCNL di settore, appare possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzi le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate”.
L’Ispettorato aveva già precisato che per gli autisti delle imprese di autotrasporto, esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 66/2003 e rientranti nell’ambito della disciplina del d.lgs. 234/2007, recante “Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti”, era quindi possibile indicare la “P” di presenza in luogo della annotazione delle ore giornaliere lavorate, fermo restando l’obbligo di registrazione del totale delle ore mensili, distinte in ordinarie e straordinarie.
L’obbligo di annotazione mensile delle ore di effettivo lavoro, distinte in ordinarie e straordinarie, precisa l’INL con la nota in commento, sussiste anche qualora in azienda il lavoro straordinario venga compensato a forfait in forza di accordi collettivi di forfetizzazione.
Invitiamo pertanto le aziende, anche qualora abbiano concluso accordi per la forfetizzazione dello straordinario, di non limitarsi alla annotazione della “P” di presenza nel LUL, ma di procedere alla indicazione anche delle ore mensili di lavoro effettuate dai conducenti, distinguendo le ore ordinarie da quelle straordinarie.
Si rammenta infine che, secondo quanto chiarito dallo stesso Ministero del Lavoro, tale modalità di annotazione (“P” di presenza + riepilogo mensile dell’orario) è legata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali (almeno un anno di registrazioni), ove è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista.

