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Nuovi rifiuti urbani: per trasportarli è necessario adeguare l’iscrizione all’Albo Gestori
Il Decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 ha modificato la definizione di rifiuti urbani contenuta nell’art.183 del testo unico ambientale. Il novellato articolo 183, infatti, include ora tra i rifiuti urbani anche i “rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diversa dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati” negli allegati allo stesso testo unico.
Dal 1° gennaio 2021 a questa tipologia di rifiuti si applica la qualifica di rifiuto urbano per i quali, ai fini del trasporto, è prevista per le imprese che sino ad ora li trasportavano come rifiuti speciali non pericolosi l’iscrizione alla categoria 1 dell’Albo Gestori, pena l’impossibilità di proseguire nella loro attività di vezione.
Al fine di evitare questa dannosa conseguenza per le imprese di trasporto, il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con Delibera n.4 del 22 dicembre 2020, ha stabilito che I soggetti iscritti nelle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti) che dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute – negli allegati al testo unico ambientale – possono effettuare la raccolta ed il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione”

