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Potere di disposizione degli Ispettori del Lavoro e corretto uso della diffida accertativa, dopo la conversione del D.L. 76/20.

Potere di disposizione degli Ispettori del Lavoro e corretto uso della diffida accertativa, dopo la conversione del D.L. 76/20.

7 Ottobre 2020

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha recentissimamente emesso due Circolari (la n. 5 del 30 Settembre e la n.6 del 5 Ottobre), contenenti chiarimenti sulle novità introdotte dal cd decreto “semplificazioni” (D.L. 76, convertito con legge 120/2020), a proposito del potere di disposizione degli Ispettori del Lavoro e del corretto utilizzo della diffida accertativa.

Nel rimandare per gli approfondimenti alla loro lettura, ricapitoliamo, di seguito, i contenuti salienti delle due Circolari:

La circolare n. 5 fornisce prime indicazioni sul nuovo potere di disposizione del personale ispettivo ai fini della tutela dei lavoratori e, più in generale, del rispetto della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.

Infatti il nuovo art. 14 del d.lgs 124/2004 come modificato dal D.L. 76, convertito con legge 120/2020, prescrive che il personale ispettivo dell’INL può adottare – nei confronti del datore di lavoro – un provvedimento di disposizione immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già sanzionabili a livello penale o amministrativo.

Scopo della disposizione è favorire il rispetto di tutte quelle disposizioni (sia di Legge che del CCNL applicato dal datore) sprovviste di sanzione, attraverso l’ordine impartito dall’Ispettore del lavoro.

L’esercizio del potere di disposizione, invece, non è ammesso rispetto ad obblighi che trovano la loro fonte esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti quindi dalla legge o da previsioni collettive; ciò fermo restando che qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.

Contro la disposizione impartita dall’Ispettore del Lavoro è ammesso ricorso – entro quindici giorni – al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro che, a sua volta, decide nei successivi quindici giorni; trascorso questo termine, il ricorso (che non sospende l’esecutività della disposizione) si intende respinto.

L’inosservanza della disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

La circolare n. 6 fornisce invece le istruzioni al personale ispettivo per un corretto utilizzo da della diffida accertativa, a seguito – anche in questo caso – delle modifiche apportate all’art. 12 del d.lgs 124/2004 da parte del decreto “Semplificazioni” (D.L. 76, convertito con legge 120/2020).

La disposizione prevede ora che “Qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

Inoltre – ed è questa una novità importante –  “La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.

Ciò comporta che la diffida accertativa, nell’ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera, avrà in ogni caso come destinatari sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido, ai quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo.

La norma prevede la possibilità di instaurare un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, ed in tal caso il provvedimento rimane “congelato” – senza dunque acquisire l’efficacia di titolo esecutivo – sino al termine di questo tentativo; nelle ipotesi di esternalizzazioni, questa facoltà riguarda anche l’obbligato solidale.

Quanto ai tempi di applicazione, la circolare chiarisce che riguarda solo le diffide accertative da notificare dopo la sua entrata in vigore (15 Settembre 2020).

Per quelle notificate prima si applica ancora la disciplina previgente, anche per l’eventuale presentazione e decisione dei ricorsi da parte del Comitato per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004.

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