News
Mininterno: arrivano chiarimenti sulla contestazione differita artt 80 e 193 cds
7 Luglio 2020
Con circolare n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 Luglio scorso, il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti, vista l’ampia disomogeneità di comportamento sui vari territori, in merito alla contestazione immediata delle violazioni previste dagli articoli 80 (revisioni) e 193 (obbligo assicurazione RCauto) del Codice della Strada, accertate tramite l’utilizzo di strumenti e dispositivi di rilevamento.
Rimandando ad una più accurata lettura della circolare in esame, il Ministero ha stabilito quanto che:
- la mancanza della revisione e di assicurazione RCauto è sanzionabile in modalità differita con appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, purché siano gestiti direttamente dagli organi di Polizia ed abbiano ottenuto l’omologazione o approvazione specifica per il rilevamento di queste infrazioni, da parte del MIT. In mancanza di omologazione o approvazione specifica, la contestazione differita è consentita solo alla presenza dell’operatore di Polizia e purché ricorrano le circostanze previste nell’art.201 Cds che permettono di derogare alla contestazione immediata, di cui l’accertatore dovrà darne conto nel verbale di contestazione. In questi casi, infatti, “l’utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l’assicurazione. In tale situazione, perciò, l’apparecchio non accerta la violazione e costituisce un semplice “supporto” per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall’operatore di polizia stradale presente. Egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo e l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell’apparecchio.”
- Quanto sopra vale anche per l’accertamento tramite dispositivi di rilevazione automatica della mancanza di copertura RCauto, eseguito mediante il confronto dei dati rilevati riguardo il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore non coperti dall’assicurazione obbligatoria (201, comma 1 bis, lett. g ter Cds). Anche in questo caso, l’accertamento in parola è eseguibile solocon apparecchiature appositamente omologate o approvate.
- Sempre con riferimento alla copertura RCauto, una particolare attenzione è stata dedicata all’accertamento da remoto eseguito a norma del comma 4 quater art. 193 cds, tramite tutor, autovelox fissi e mobili e apparecchi che rilevano gli accessi non autorizzati nei centri storici, ZTL ecc… , gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, raffrontando i dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai predetti dispositivi. Questi apparecchi possono impiegarsi per accertare da remoto la mancanza di copertura assicurativa, seppur limitatamente ai veicoli ripresi dalle telecamere in quanto circolavano in violazione delle norme per le quali il dispositivo stesso è stato omologato o approvato(es in occasione della violazione dei limiti di velocità, del divieto di accesso nella ZTL o di transito nelle corsie riservate, ecc..). In questi casi, qualora dal predetto raffronto emergessero delle irregolarità relativamente alla copertura RCauto, il proprietario o altro obbligato in solido sarà invitato a produrre il certificato di assicurazione ai sensi dell’art.180, comma 8 del cds; se ciò non avviene, sarà contestata la violazione dell’art. 193 cds
– Articoli Correlati –
