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COVID: licenziamento sospeso anche per sopravvenuta inidoneità alla mansione

COVID: licenziamento sospeso anche per sopravvenuta inidoneità alla mansione

26 Giugno 2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rispondendo ad una richiesta di chiarimento dell’ITL di Milano, fornisce, con la nota 298 del 24/06/2020, l’interpretazione – concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sull’ambito di applicazione della sospensione delle procedure di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Partendo dalla constatazione che l’articolo 46 del decreto legge cd “Cura Italia” n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20 ha bloccato i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 17/08/2020, l’Ispettorato afferma che anche la fattispecie del  licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione debba essee ricomresa, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966, tra quelle bloccate.

L’inidoneità sopravvenuta alla mansione, afferma l’INL,  impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse, riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cd. obbligo di “repechage”).

Tale obbligo, conclude l’Ispettorato, rende la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, posto che, la legittimità del licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla oggettiva impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta

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