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Decreto “Liquidità”. Con una Circ. 9/E  ed un utile vademecum l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e risposte ai quesiti fiscali

Decreto “Liquidità”. Con una Circ. 9/E ed un utile vademecum l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e risposte ai quesiti fiscali

14 Aprile 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ed un utile “VADEMECUM”, che alleghiamo, ha inteso fornire i chiarimenti che, ove necessario, operano un coordinamento con i chiarimenti già contenuti in precedenti documenti di prassi, al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle interpretazioni fino a questo momento rese ed aggiornare le stesse alla luce dell’emanazione, da parte del Governo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “decreto liquidità”).

In relazione alle previsioni fiscali contenute negli atti normativi precedenti il Decreto Liquidità e, in particolare, relativamente al Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, l’Agenzia ricorda come siano già stati forniti chiarimenti con numerose Circolari e Risoluzioni

Considerato che le disposizioni tributarie del Decreto Legge n. 23/2020 in taluni casi modificano e integrano le misure già previste dal decreto-legge 18/2020 “Cura Italia”, i chiarimenti contenuti nella odierna Circolare dell’Agenzia delle Entrate  operano, ove necessario, un coordinamento con i chiarimenti già contenuti in precedenti documenti di prassi, al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle interpretazioni fino a questo momento rese ed aggiornare le stesse alla luce vigente quadro normativo.

La parte più interessante della Circolare è tuttavia quella con cui, a seguito dei quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto Liquidità, vengono forniti chiarimenti anche sotto forma di risposta ai quesiti.

Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti e facilitare la lettura della Circolare dell’Agenzia, oltre alla illustrazione delle misure sopra richiamate vengono formulate le risposte ai quesiti pervenuti, suddivisi per aree  tematiche  omogenee  sulla  base  del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto Legge n. 23/2020.

Con tale Decreto-Legge, ricorda l’Agenzia, sono state introdotte misure volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID- 19.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

A tal fine, il “Decreto Liquidità”, in ambito fiscale, al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese – a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.

Riportiamo, a tal fine, la tabella riepilogativa delle imprese e dei lavoratori autonomi che hanno diritto alla sospensione dei versamenti, le condizioni per le quali tale sospensione è accordata e i nuovi termini del versamento con le relative modalità (pagamento in unica soluzione o rateale).

Tipologia di soggetti

Condizioni

Oggetto della sospensione

Ripresa della riscossione

Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:

–         ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;

–         imposta sul valore aggiunto.

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a

€50 mln. nel periodo di imposta precedente

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:

–          ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;

–          imposta sul valore aggiunto.

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

Soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019

Non previste

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:

–         ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;

–         imposta sul valore aggiunto.

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’impresa

Non previste

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

Esercenti attività d’impresa, arte o Esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Diminuzione del fatturato o dei Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente)

Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33%

ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a 50 milioni

Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020

Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;

 

Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

Ricordiamo tuttavia che il comma 8 dell’articolo 18 del Decreto stabilisce, con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica (individuati dagli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”), che resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all’ articolo 18, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

SPECIFICHE QUESTIONI CONNESSE AL REGIME FISCALE PER L’AUTOTRASPORTO

Per i trasportatori sono di rilevante importanza le risposte che l’Agenzia dà ai quesiti n. 6 e 7, che integralmente riportiamo:

QUESITO N. 6. VERIFICA DELLA DIMINUZIONE DEL FATTURATO PER CONTRIBUENTI CHE LIQUIDANO L’IVA TRIMESTRALMENTE

Per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)?

RISPOSTA

Si, stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.

QUESITO n. 7. CALCOLO DEL FATTURATO DA PARTE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Nel caso di autotrasportatori che si avvalgono della facoltà concessa dall’art. 74, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si chiede se per il calcolo del fatturato dei citati mesi (marzo e aprile 2019 e 2020) sia corretto far riferimento alle fatture emesse relative alle operazioni effettuate nei predetti mesi indipendentemente dal fatto che le medesime concorrano, sulla base dell’agevolazione concessa a tali contribuenti, alla liquidazioni del trimestre successivo

RISPOSTA

Con specifico riferimento agli autotrasportatori che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare «le fatture emesse per le prestazioni […] entro il trimestre solare successivo a quello di emissione», si ritiene che la verifica richiesta dall’articolo 18 del Decreto, al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, vada eseguita con riferimento alle fatture ed i corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020. Tale soluzione è coerente con lo spirito della norma, che intende agevolare i contribuenti che, a seguito dell’emergenza epidemiologica e del blocco delle attività, hanno subito una riduzione delle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 2020 e, conseguentemente, un decremento del fatturato o dei corrispettivi relativi a detti mesi

MANCATO ASSOGGETTAMENTO ALLE RITENUTE D’ACCONTO

Il Decreto Liquidità, inoltre, proroga, fino al 31 maggio 2020, il regime – inizialmente introdotto dal comma 7 dell’art. 62 del decreto legge 18/2020 “Cura Italia” – in ragione del quale si consente il mancato assoggettamento alle ritenute d’acconto, da parte del sostituito d’imposta, sui redditi di cui agli artt. 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove questi ultimi siano corrisposti a favore di soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Tra i quali redditi per cui non si dovrà, da parte del sostituto d’imposta, realizzare l’assoggettamento alla ritenuta d’acconto vanno ricompresi i redditi di lavoro autonomo e quelli derivanti dalle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia.

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI IN BASE AL METODO PREVISIONALE IN LUOGO DI QUELLO STORICO

Tra le novità più significative del Decreto Liquidità, oltre alla previsione di un regime fiscale speciale per le donazioni di farmaci ad uso compassionevole ed infine, la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, dei termini previsti in materia di agevolazioni “prima casa” vi sono quelle in materia di determinazione degli acconti in base al metodo previsionale in luogo di quello storico.

In particolare, al fine di ridurre il fabbisogno finanziario delle imprese, viene favorito l’utilizzo del metodo previsionale ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2020, introducendo, un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) ed interessi nell’ipotesi in cui l’acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

LE ALTRE MISURE FISCALI PREVISTE DAL DECRETO LIQUIDITÀ

  • rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 21);
  • disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22);
  • proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 23);
  • agevolazione nelle modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione (art. 25)
  • semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)
  • disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (art. 29);
  • modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione (art. 30).

Rinviamo i nostri lettori alla attenta lettura della Circolare e restiamo a disposizione per fornire loro ogni opportuno chiarimento

20-04-14 – Agenzia Entrate – Vademecum su D.L. 23 del 08-04-20.pdf
20-04-14 – Agenzia Entrate – Vademecum su D.L. 23 del 08-04-20.pdf

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