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Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime di garanzie italiano a sostegno dell’economia colpita dal Coronavirus, previsto dal D.L. 23/2020,

Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime di garanzie italiano a sostegno dell’economia colpita dal Coronavirus, previsto dal D.L. 23/2020,

14 Aprile 2020

La Commissione europea ha approvato il regime di aiuti italiano a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus varato dal Governo con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23

Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020. Il bilancio totale della misura comunicata dalle autorità italiane è di 200 miliardi di euro.

Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Il sistema di garanzia italiano con un budget fino a 200 miliardi di euro consentirà garanzie pubbliche su nuovi prestiti e sul rifinanziamento di prestiti esistenti per tutte le imprese, comprese le grandi società. Insieme all’altro regime italiano per sostenere i lavoratori autonomi, le PMI e le società a media capitalizzazione colpite nel contesto dell’epidemia di coronavirus, il regime aiuterà le aziende a coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento in questi tempi difficili. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano aiutare a mitigare gli effetti dell’epidemia di coronavirus ”

La misura di sostegno italiana

L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo, un regime di aiuti a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza del coronavirus.

In applicazione di tale regime gli enti finanziari erogheranno sostegno dal fondo statale di garanzia per le PMI sotto forma di:

  •  garanzie di Stato sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio;
  •  sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse.

Al regime potranno accedere i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 499 dipendenti che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza del coronavirus. L’obiettivo è aiutarli a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, garantendo in tal modo che possano portare avanti le loro attività.

La Commissione ha constatato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:

  • per quanto riguarda le garanzie di Stato nell’ambito del regime:
    • possono essere concesse garanzie sui prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, come previsto dal quadro temporaneo (per le imprese che operano nei settori della pesca e dell’agricoltura il massimale applicabile è rispettivamente di 120 000 € e 100 000 €);
    • in tutti gli altri casi i) le garanzie coprono fino al 90 % del rischio legato ai prestiti, ii) l’importo del prestito per impresa è limitato a quanto necessario per sopperire al fabbisogno di liquidità nel prossimo futuro, iii) le garanzie saranno concesse soltanto fino a dicembre 2020, iv) le garanzie hanno durata non superiore a sei anni e v) i premi relativi alle commissioni delle garanzie sono in linea con i livelli stabiliti nel quadro temporaneo;
  •  per quanto riguarda le sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse, il sostegno non supererà 800 000 € per impresa, come previsto dal quadro temporaneo (per le imprese che operano nei settori della pesca e dell’agricoltura il massimale applicabile è rispettivamente di 120 000 € e 100 000 €).

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia italiana in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

La Commissione ha riscontrato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:

  • l’importo del prestito sottostante per società è limitato a quanto necessario per coprire il fabbisogno di liquidità per il prossimo futuro,
  • le garanzie saranno fornite solo fino alla fine di quest’anno,
  • le garanzie sono limitato a un massimo di sei anni,
  • i premi per le commissioni di garanzia sono in linea con i livelli previsti dal quadro temporaneo.

Come si ricorderà:

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus.
Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, prevede i seguenti tipi di aiuti, che possono essere concessi dagli Stati membri:

  1. Sovvenzioni dirette, sottoscrizione di azioni, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati fino a € 100.000 per le società attive nel settore agricolo primario, € 120.000 per le società attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura e € 800.000 per le società attive in tutti gli altri settori, per far fronte alle loro urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere, fino al valore nominale di € 800.000 per impresa, prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio, tranne nel settore agricolo primario e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, dove i limiti salgono rispettivamente 100.000 € e 120.000 € per azienda.
  2. Prestiti pubblici sovvenzionati a società con tassi di interesse favorevoli. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento.
  3. Misure di salvaguardia per le banche che convogliano gli aiuti di Stato all’economia reale che tali aiuti saranno considerati aiuti diretti ai clienti e non alle stesse banche, e forniscono indicazioni per garantire che tali aiuti determinino una minima distorsione della concorrenza tra le banche.
  4. Assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il rispettivo paese è temporaneamente “non negoziabile”.
  5. Sostegno alla ricerca e sviluppo (R&S) relativi al coronavirus per affrontare l’attuale crisi sanitaria sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un bonus può essere concesso per progetti di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri.

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro.

Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti “de minimis” alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.

Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono anche concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell’emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020.

Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

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